Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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garantire che la persona interessata possa trovare rapidamente, nel caso di un’informazione unica e astratta, se è residente in uno Stato con cui la Svizzera scambia informazioni in modo automatico.
Sezione 5: Obblighi di dichiarazione e autorizzazione a dichiarare degli istituti finanziari dichiaranti svizzeri
Art. 13 Trasmissione delle informazioni
Cpv. 1
Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti trasmettono all’AFC le dovute informazioni sui conti dichiarabili identificati secondo l’accordo applicabile nonché le informazioni sui loro conti non documentabili. L’obbligo di dichiarare esiste a prescindere dall’articolo 12. Anche se l’istituto finanziario omette di informare la persona oggetto di una dichiarazione in applicazione dell’articolo 12, deve ciò non di meno trasmettere le informazioni all’AFC. L’omissione dell’informazione è però da giudicare alla luce delle disposizioni penali secondo l’articolo 30. Gli istituti finanziari dichiaranti svizzeri trasmettono le informazioni annualmente entro sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato. La trasmissione delle informazioni avviene elettronicamente, poiché lo scambio automatico di informazioni prevede processi automatizzati. L’istituto finanziario svizzero dichiarante che non tiene conti dichiarabili lo segnala all’AFC entro gli stessi termini. Questa dichiarazione è necessaria affinché possa essere registrato che effettivamente l’istituto finanziario non tiene conti dichiarabili.
Cpv. 2
L’AFC trasmette alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner entro i termini stabiliti nell’accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri nel quadro di tale accordo. Alla Sezione 3 paragrafo 3 l’MCAA prevede che le informazioni debbano essere trasmesse entro nove mesi dalla fine dell’anno civile a cui si riferiscono. Le informazioni concernenti i conti non documentabili non vengono trasmesse alle Giurisdizioni partner ma servono all’AFC per verificare se un istituto finanziario ha adempiuto i suoi obblighi di dichiarazione e di diligenza (cfr. art. 25 LSAI).
Cpv. 3
Al momento della trasmissione delle informazioni alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner l’AFC segnala le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto secondo l’accordo applicabile (cfr. sez. 5 MCAA).
Cpv. 4
L’MCAA rimanda all’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità (cfr. sez. 5 MCAA). La Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede che le informazioni trasmesse possano essere utilizzate anche per altri scopi diversi da quelli fiscali per quanto questo impiego sia autorizzato dal diritto di entrambe le Giurisdizioni e l’autorità competente della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni lo autorizzi. Inoltre la Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede che le informazioni che una Parte contraente ha trasmesso a un’altra Parte contraente possono essere trasmesse da quest’ultima a una terza Parte, fatta salva previa autorizzazione dell’autorità competente della prima Parte. Questa competenza spetta all’AFC. Se le informazioni sono trasmesse ad autorità penali, l’AFC autorizza la trasmissione d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia. Questa disposizione è paragonabile all’articolo 20 capoverso 3 LAAF e all’articolo 38 capoverso 6 della legge federale del 24 marzo 199524 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM).
Cpv. 5
Il segreto bancario interno, e quindi la situazione per i contribuenti in Svizzera con conti bancari in Svizzera, non è interessato da questo avamprogetto. Le regole concernenti l’ottenimento di informazioni bancarie nel nostro Paese per l’applicazione del diritto fiscale svizzero non cambiano. Secondo l’articolo 13 capoverso 1, gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti trasmettono all’AFC le informazioni dovute secondo l’accordo applicabile. Al riguardo si tratta di informazioni concernenti persone oggetto di dichiarazione fiscalmente residenti in una Giurisdizione partner con cui la Svizzera ha introdotto lo
24RS 954.1
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