Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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In singoli casi il DFF può levare l’obbligo del segreto nei confronti di organi giudiziari o amministrativi. Non vi è l’obbligo di mantenere il segreto se le due condizioni seguenti sono adempiute: l’accordo applicabile lo autorizza ed esiste nel diritto svizzero una base legale. Ad esempio, secondo la Convenzione sull’assistenza amministrativa le informazioni ottenute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative o di vigilanza) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono essere impiegate anche per altri scopi, per quanto questo impiego sia autorizzato dal diritto della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni e l’autorità competente di questo Stato lo conceda. In relazione alla seconda condizione l’articolo 22a della LPers stabilisce ad esempio che gli impiegati dell’Amministrazione federale sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione
Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo secondo l’articolo 25 LSAI possono essere utilizzate unicamente per l’esecuzione dell’accordo applicabile.
Art. 24 Statistiche
L’AFC può pubblicare le necessarie statistiche per la valutazione tra pari (peer review) del Forum globale. Non sussiste alcun diritto di accesso alle informazioni altre che quelle pubblicate secondo il capoverso 1. Da un lato è importante che la Svizzera possa seguire la prassi internazionale in questo ambito senza però andare oltre. Dall’altro lato le statistiche pubblicate non devono permettere di identificare persone oggetto di una dichiarazione oppure istituti finanziari e nemmeno permettere di ricostruire informazioni che rientrano nell’ambito dei segreti professionali tutelati (ad es. le quote di mercato o le prassi commerciali).
Art. 25 Controlli
L’AFC verifica gli istituti finanziari svizzeri per assicurarsi che questi ultimi rispettino i loro obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può verificare istituti finanziari dichiaranti e non dichiaranti per assicurarsi che la qualifica di istituto finanziario non dichiarante sia corretta. I conti dichiarati come non documentabili sono da verificare nel quadro del controllo. Sempre in questo contesto può, per chiarire la fattispecie, esaminare sul posto i giustificativi dell’istituto finanziario svizzero o esigerne la presentazione, chiedere informazioni oralmente o per scritto o convocare i rappresentanti dell’istituto finanziario svizzero. Gli istituti finanziari svizzeri possono spiegarsi in merito alle lacune accertate. Su richiesta, l’AFC pronuncia decisioni di accertamento sulla qualità di istituto finanziario o sul contenuto delle dichiarazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge. L’articolo 25 si basa sull’articolo 36 LIFI e sull’articolo 8 LFR.
Art. 26 Diritto procedurale applicabile
Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (DPA).
Art. 27 Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AFC secondo gli articoli 19-26 può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. La decisione su opposizione dell’AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura federale. Dato che le decisioni in relazione agli accordi e alla LSAI saranno generalmente di ordine tecnico, la LSAI prevede la possibilità di presentare opposizione presso l’AFC in deroga alla procedura amministrativa usuale.
Sezione 9: Norma contro gli abusi
Art. 28
Il capoverso 1 sancisce il divieto agli istituti finanziari dichiaranti svizzeri di amministrare o sostenere strutture artificiali di cui sanno che l’unico o principale scopo è eludere l’imposizione di valori patrimoniali secondo le disposizioni dell’accordo applicabile o della presente legge. Il trasferimento di valori patrimoniali in un’altra Giurisdizione o territorio non rientra nel campo d’applicazione della presente disposizione. I valori patrimoniali che vengono trasferiti in un’altra Giurisdizione o territorio sono retti
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