Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Questi valori sono considerati non rivendicati poiché non è possibile risalire al titolare del conto. Il capoverso 6 prevede infatti che gli istituti finanziari dichiaranti possano basarsi sull’indirizzo contenuto nella loro raccolta elettronica e non debbano procedere a ulteriori chiarimenti per procurarsi un indirizzo attuale, poiché i loro sforzi sarebbero vani. Per maggiore chiarezza al capoverso 6 lettera a si stabilisce che gli istituti finanziari possono basarsi sulla qualifica di averi non rivendicati in applicazione della legge sulle banche e al capoverso 6 lettera b che i criteri contenuti nel Commentario sono applicabili a conti che non rientrano nel campo di applicazione della legislazione sulle banche.
I capoversi 5 e 6 sono finalizzati unicamente a chiarire e a garantire la certezza del diritto in relazione ai punti summenzionati. Non limitano in alcuna misura le possibilità di adempimento della procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza assicurate dalla NCD e dal relativo Commentario.
Cpv. 7
Un istituto finanziario svizzero dichiarante può aprire un nuovo conto soltanto se ha ricevuto le informazioni necessarie secondo l’accordo applicabile e la presente legge. Procede alla chiusura del conto se non ha ricevuto queste informazioni entro 90 giorni dall’apertura del conto. In questi casi l’istituto finanziario dispone di un diritto di disdetta straordinario. La legge federale del 2 aprile 190823 sul contratto d’assicurazione (legge sul contratto d’assicurazione; LCA) prevede ad esempio soltanto poche fattispecie che permettono all’assicuratore il recesso unilaterale. Nel presente capoverso viene chiarito che il diritto di disdetta straordinario esiste, oltre che nelle fattispecie di cui nella LCA, anche nei casi in cui il titolare del conto non ha fornito le informazioni necessarie entro 90 giorni. Qui figurano in primo piano gli obblighi di diligenza applicabili alle informazioni da raccogliere, secondo le sezioni IV e VI della NCD, incluse le precisazioni contenute nella presente legge. Non tutti i conti aperti dopo l’entrata in vigore della presente legge sono qualificati come nuovi conti. Questa definizione viene applicata soltanto ai nuovi conti secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera j combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 7. Se un istituto finanziario decide, in applicazione dell’articolo 7 capoverso 7, di trattare tutti o determinati conti come nuovi conti, il capoverso 7 è applicabile a questi conti. Vedi le spiegazioni all’articolo 7 capoverso 7 in relazione al rilevamento del numero d’identificazione fiscale estero.
Art. 10 Precisazione degli obblighi particolari di diligenza
L’articolo 10 contiene precisazioni concernenti gli obblighi particolari di diligenza secondo la Sezione VII della NCD.
La NCD contiene diversi valori soglia che possono fare in modo che un conto non debba essere verificato, identificato e dichiarato oppure che siano applicati obblighi di diligenza agevolati. Affinché queste agevolazioni non siano però applicate soltanto perché un cliente ha ripartito i suoi beni patrimoniali su diversi conti presso lo stesso istituto finanziario, la NCD contiene, alla Sezione VII capitolo C, prescrizioni per il compendio dei saldi di conto. In questo contesto un conto con un saldo o un valore negativo è considerato come un conto con un saldo o un valore uguale a zero (cpv. 1).
Nella NCD e nel relativo Commentario gli importi sono definiti in USD. Il Consiglio federale stabilisce i corrispondenti importi in franchi (cpv. 2). Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono scegliere se vogliono utilizzare gli importi in USD o in franchi. Possono effettuare questa scelta soltanto a livello globale e possono modificarla soltanto al 1° gennaio dell’anno successivo (cpv. 5). Con questa disposizione viene garantita una certa flessibilità agli istituti finanziari. Un istituto finanziario attivo a livello globale tenderà a preferire l’impiego di valori soglia in USD mentre un istituto finanziario attivo localmente potrebbe preferire i valori soglia in franchi svizzeri.
L’importo di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera e non figura nella NCD. Per gli istituti finanziari che operano con valori soglia in USD, il Consiglio federale stabilisce l’importo in USD corrispondente all’importo in franchi (cpv. 3).
Infine, se circostanze particolari lo esigono, il Consiglio federale può adeguare gli importi secondo gli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l, 3 capoverso 2 lettera e nonché 7 capoverso 3 (cpv. 4). Si tratta in primo luogo di adeguamenti dovuti a oscillazioni dei cambi di valuta. L’avamprogetto di legge contiene importi in franchi svizzeri che corrispondono agli importi della NCD. Poiché attualmente il franco svizzero e l’USD sono quasi paritari viene adeguata la moneta ma non l’importo. Un importo di un milione
23RS 221.229.1
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