Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
di USD nella NCD viene trasposto nella legge con un milione di franchi svizzeri. Il Consiglio federale deve poter adeguare gli importi per poter garantire un’attuazione conforme allo standard della NCD.
Sezione 3: Obbligo di iscrizione dell’istituto finanziario svizzero dichiarante
Art. 11
Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti sono obbligati a iscriversi spontaneamente presso l’AFC. Sono tenuti a registrarsi tutti gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti anche se in seguito dovesse risultare che non gestiscono conti dichiarabili. Al momento dell’iscrizione bisogna indicare anche il numero d’identificazione dell’impresa (IDI). L’istituto finanziario è tenuto a informare spontaneamente l’AFC se la qualità di istituto finanziario svizzero dichiarante finisce o se cessa la sua attività commerciale. Se l’istituto finanziario svizzero dichiarante non si attiene agli obblighi possono essere applicate le disposizioni penali di cui all’articolo 30.
Sezione 4: Obbligo di informazione dell’istituto finanziario svizzero dichiarante
Art. 12
Cpv. 1
Entro il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a una Giurisdizione partner gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti informano direttamente o per il tramite del titolare del conto le persone oggetto di una dichiarazione per quanto concerne:
a. la loro qualità di istituto finanziario svizzero dichiarante;
b. gli accordi di cui all’articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base dell’accordo;
c. l’elenco delle Giurisdizioni partner della Svizzera e il luogo di pubblicazione di questo elenco aggiornato;
d. l’impiego autorizzato di queste informazioni in applicazione dell’accordo secondo l’articolo 1 capoverso 1;
e. i diritti delle persone oggetto di una dichiarazione secondo la LPD e la LSAI.
Entro il 31 gennaio dell’anno della prima trasmissione le persone interessate dallo scambio automatico di informazioni devono essere state informate del fatto che le informazioni che le concernono verranno notificate all’AFC e che l’AFC le trasmetterà a sua volta alle Giurisdizioni partner della Svizzera. L’istituto finanziario può però informare anche in anticipo, ad esempio anche se non è stato ancora convenuto uno scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione di residenza della persona interessata (la cosiddetta informazione astratta). Visto che la trasmissione delle informazioni avviene sempre sulla base di un trattato anche nel caso di un’informazione astratta sono garantiti la necessaria pubblicità e i diritti delle persone interessate.
L’obbligo di informazione serve a garantire che le persone interessate siano in particolare rese attente in merito ai diritti loro conferiti secondo la LPD e la LSAI (cfr. art. 17 LSAI). Questa informazione garantisce inoltre la trasparenza dell’impiego e dello scambio di informazioni. Se una persona viene informata il 31 gennaio dell’anno della prima trasmissione in merito alle informazioni che la concernono, essa ha cinque mesi di tempo per far valere i suoi diritti rispetto all’istituto finanziario dichiarante, poiché quest’ultimo trasmette le informazioni all’AFC il 30 giugno (cfr. art. 13 cpv. 1 LSAI). L’AFC deve trasmettere le informazioni alle Giurisdizioni partner al più tardi il 30 settembre (cfr. Sezione 3 paragrafo 3 MCAA), in questo modo la persona interessata ha otto messi per far valere i suoi diritti nei confronti dell’AFC.
L’articolo 12 prevede quale minimo legale un’informazione unica e astratta. Gli istituti finanziari sono tuttavia liberi di andare oltre questo minimo legale e, ad esempio, decidere di informare annualmente o comunicare tutte le informazioni da trasmettere alla persona interessata.
Cpv. 2
Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti pubblicano sul loro sito Internet un elenco aggiornato almeno una volta all’anno al 31 gennaio delle Giurisdizioni partner della Svizzera. Questa prescrizione mira a
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