Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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Le informazioni ricevute in modo automatico dall’estero possono essere utilizzate per l’applicazione del diritto fiscale svizzero. Al momento della trasmissione delle informazioni l’AFC segnala alle autorità a cui trasmette le informazioni le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto secondo l’accordo applicabile.
Possibilità di regolarizzazione per i contribuenti in Svizzera
Il Consiglio federale ha sempre sottolineato la necessità di una regolarizzazione del passato in merito all’introduzione dello scambio automatico di informazioni. I contribuenti devono poter passare alla legalità, ovvero devono poter avere la possibilità di regolarizzare i loro debiti fiscali in un quadro equo e ragionevole. Questa questione è stata tematizzata nei colloqui con le Giurisdizioni partner in vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni (cfr. n. 1.2). Alla luce di quanto esposto è stato esaminato se il diritto svizzero in materia dovesse essere adeguato. Esso è però stato oggetto di una recente revisione e non ha bisogno di ulteriori adeguamenti. Dall’inizio del 2010 in Svizzera è possibile ricorrere all’autodenuncia esente da pena e al ricupero d’imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche la regolarizzazione esente da pena di redditi e sostanza non dichiarati.
Se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione, la prima volta è esente da pena. Sono dovuti solo il ricupero d’imposta (fino a 10 anni) e gli interessi di mora. Analogamente al ricupero d'imposta semplificato in caso di successione, anche l’autodenuncia esente da pena viene concessa solo se le autorità fiscali non erano al corrente della sottrazione e il contribuente aiuta senza riserve le autorità fiscali e dimostra di fare tutto il possibile per pagare il ricupero d’imposta. L’autodenuncia esente da pena è estesa alle persone che partecipano a una sottrazione d’imposta, nel senso che istigatori,
complici o partecipanti possono fare uso del principio dell’autodenuncia alle stesse condizioni previste per il contribuente.
La procedura semplificata di ricupero d’imposta in caso di successione e l’autodenuncia esente da pena sono ancorate nella LIFD e nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e si applicano pertanto sia all'imposta federale diretta sia alle imposte sul reddito e sulla sostanza di Cantoni e Comuni. Tutte le altre imposte e tasse (come ad es. l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva, i contributi AVS/AI ecc.) non versate sono dovute integralmente e con gli interessi di mora.
Cpv. 2
L’AFC inoltra le informazioni ricevute dall’estero ad altre autorità svizzere se queste informazioni presentano un interesse, nella misura in cui l’accordo applicabile lo autorizzi e il diritto svizzero lo preveda. Può trattarsi, a titolo eccezionale e ad esempio, qualora conformemente alla legislazione di una Giurisdizione è prevista una trasmissione spontanea o automatica di informazioni anche ad autorità che non si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce la Convenzione sull’assistenza amministrativa, oppure del perseguimento o della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Ad esempio, l’articolo 24 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) prevede che le autorità e i
funzionari che, nell’esercizio della loro funzione, accertano o apprendono infrazioni sono tenuti a denunziarle immediatamente all’autorità cantonale competente per il procedimento penale, all’autorità cantonale legittimata a ricorrere o all’Ufficio federale di giustizia. Esiste un obbligo generale simile all’articolo 22a della legge federale del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) per cui gli impiegati sono tenuti a denunciare i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione. Esiste l’obbligo di comunicare anche per quanto concerne il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente comunicato dalle autorità fiscali cantonali alle casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). La Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede all’articolo 22 paragrafo 4 che le informazioni che una Parte contraente ha trasmesso a un’altra Parte contraente possono essere utilizzate per altri scopi diversi da quelli fiscali se il diritto di entrambe le Parti contraenti lo autorizza e se l’autorità competente che ha fornito le informazioni ne approva l’impiego. In questo caso l’AFC chiede la necessaria autorizzazione.
Sezione 8: Organizzazione e procedura
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