Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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dichiarare in modo veritiero. Ad esempio il modulo A, che gli intermediari finanziari richiedono ai loro clienti per l’accertamento relativo all’avente economicamente diritto secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 10 ottobre 199722 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD), gode di molta credibilità e quindi è un documento di qualità (DTF 139 II 404 cons. 9.9.1 e 9.9.2). Di conseguenza l’autocertificazione secondo la NCD è da considerare un documento ai sensi del codice penale.

Cpv. 2

Un istituto finanziario svizzero dichiarante deve verificare i conti preesistenti di valore elevato di persone fisiche entro un anno e quelli di debole valore entro due anni a partire dall’applicazione dello scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione partner. Questa disposizione corrisponde ai periodi definiti nella sezione III numero marginale 51 del Commentario relativo alla NCD. Si veda anche il capoverso 4.

Cpv. 3

Un istituto finanziario svizzero dichiarante deve verificare i conti preesistenti di enti entro due anni a partire dall’applicazione dello scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione partner. Questa disposizione corrisponde ai periodi definiti nella sezione V numero marginale 26 del Commentario relativo alla NCD. Si veda anche il capoverso 4.

Cpv. 4

Un istituto finanziario svizzero dichiarante può applicare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 a partire dall’entrata in vigore della LSAI. Tale modo di procedere presenta il vantaggio per l’istituto finanziario svizzero dichiarante di poter verificare tutti i conti contemporaneamente e non in momenti diversi a seconda dell’introduzione dello scambio automatico in altre Giurisdizioni.

Cpv. 5-6

I capoversi 5-6 precisano la procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza da applicare alla verifica e all’identificazione dei conti di debole valore di persone fisiche (cfr. le spiegazioni alla sez. III NCD e all’art. 7 cpv. 4 LSAI).

La procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza rappresenta una procedura semplificata dell’obbligo di diligenza. In questo modo un istituto finanziario svizzero dichiarante può determinare la residenza con l’ausilio di giustificativi registrati che attestano l’attuale indirizzo del titolare del conto. Un istituto finanziario può fondarsi su un indirizzo nella propria raccolta elettronica di dati a condizione che sia attuale e si basi su giustificativi.

Il Commentario relativo alla NCD contiene inoltre complementi e precisazioni in relazione al criterio per cui l’indirizzo deve basarsi su giustificativi (sez. III numeri marginali 10-12 Commentario). Ad esempio spiega che un istituto finanziario dichiarante può basarsi su un indirizzo contenuto nella propria raccolta elettronica, ricevuto sulla base dell’autocertificazione del titolare del conto, se sono adempiute le seguenti condizioni:

• il diritto interno della Giurisdizione di residenza dell’istituto finanziario prescrive già da diversi anni il rilascio di questo tipo di autocertificazione;

• l’autocertificazione contiene l’indirizzo di domicilio del titolare del conto;

• è datata e firmata dal titolare del conto nonché passibile di pena.

Per maggiore chiarezza il capoverso 5 specifica che l’autocertificazione richiesta tramite il modulo A nel quadro della procedura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro adempie queste condizioni.

Nel Commentario relativo alla NCD sono contenute ampie spiegazioni concernenti questa procedura (sez. III numeri marginali 7-12 Commentario). Queste sono applicabili anche alla Svizzera poiché l’MCAA include nella definizione della NCD anche il relativo Commentario (cfr. n. 1.2 e 2).

Per quanto concerne il criterio di attualità dell’indirizzo il Commentario relativo alla NCD contiene prescrizioni speciali per i cosiddetti averi non rivendicati (Sezione III numero marginale 9 Commentario).

22 RS 955.0

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