Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri e la loro trasmissione alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner, le persone oggetto di una dichiarazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD (cpv. 1). Rispetto all’AFC, le persone oggetto di una dichiarazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto all’informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti che si basano su errori di trasmissione (cpv. 2).
In concreto significa che le persone interessate possono far valere il diritto d’accesso secondo l’articolo 8 LPD nei confronti dell’istituto finanziario dichiarante svizzero e nei confronti dell’AFC. Hanno il diritto di sapere se vengono trattati dati che li concernono. L’istituto finanziario svizzero dichiarante o l’AFC devono comunicare alla persona interessata tutti i dati che la concernono comprese le informazioni disponibili sull’origine dei dati, lo scopo e, se del caso, i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, come pure dei partecipanti alla raccolta e dei destinatari dei dati.
Secondo l’articolo 5 capoverso 2 LPD, una persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti. Gli istituti finanziari dichiaranti si mettono in contatto con i titolari dei conti e applicano gli obblighi di diligenza. L’AFC, senza informazioni supplementari dell’istituto finanziario, non è in grado di valutare se i dati in suo possesso siano corretti oppure no. Per questo motivo il diritto alla rettifica di dati inesatti è da far valere presso l’istituto finanziario dichiarante. Rispetto all’AFC questo diritto alla rettifica di dati inesatti che si basano su errori di trasmissione è limitato (ad es. se nella trasmissione dall’istituto finanziario all’AFC avviene un errore e il saldo del conto ammonta a 10 000 anziché 1000 franchi).
È invece escluso il diritto del blocco della comunicazione dei dati che può essere fatto valere rispetto all’organo federale responsabile secondo l’articolo 20 LPD. Nel quadro dello scambio automatico di informazioni la trasmissione avviene sulla base di accordi che disciplinano esattamente quando quali informazioni in merito a chi sono da trasmettere. Gli istituti finanziari dichiaranti svizzeri e l’AFC non dispongono di alcun margine discrezionale per decidere se voler procedere a una trasmissione. Alla luce di queste considerazioni l’applicazione dell’articolo 20 LPD potrebbe comportare che l’AFC rifiuti ogni volta il blocco indicando che esiste un obbligo legale alla comunicazione.
L’istituto finanziario dichiarante svizzero trasmette all’AFC le informazioni rettificate, qualora in una decisione che è passata in giudicato viene stabilito che le informazioni già trasmesse dall’autorità competente a una Giurisdizione partner erano inesatte. L’AFC le trasmette a sua volta all’autorità competente della Giurisdizione partner.
Sezione 7: Informazioni ricevute dall’estero
Art. 18
Cpv. 1
L’MCAA rimanda all’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità (cfr. sez. 5 MCAA). La Convenzione sull’assistenza amministrativa stabilisce quali siano le persone e autorità che hanno accesso alle informazioni ricevute. Il diritto svizzero stabilisce quali persone e autorità abbiano accesso alle informazioni ricevute e in quale procedura (ad es. su domanda o automatica). L’articolo 111 LIFD prevede ad esempio che le autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD si assistano vicendevolmente nell’adempimento del loro compito; comunichino gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettano loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. Nonostante la regolamentazione esistente nel diritto svizzero, il capoverso 1 stabilisce che l’AFC trasmette le informazioni ricevute alle autorità competenti svizzere per la tassazione e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo applicabile. L’MCAA si basa sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa. Nel quadro della Convenzione sull’assistenza amministrativa il Consiglio federale propone di limitare l’assistenza amministrativa offerta dalla Svizzera alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni. In concreto sono le imposte sul reddito, sulla sostanza, sull’utile, sul capitale e l’imposta preventiva. Le informazioni che la Svizzera riceve nel quadro dell’MCAA verranno trasmesse ai Cantoni poiché, oltre all’AFC, essi sono le autorità competenti per la riscossione di queste imposte. Nel caso in cui il campo di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa venisse definito in modo più ampio, le informazioni dovranno eventualmente essere trasmesse ad altre autorità.
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