Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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dall’ordinamento giuridico di tale Giurisdizione o territorio, ragion per cui non è possibile violare l’accordo applicabile o la presente legge. La disposizione non si applica neppure alle strutture scelte per motivi diversi dall’elusione dell’imposta, ad esempio per motivi economici, giuridici o di strategia d’investimento.
Se un istituto finanziario dichiarante svizzero viola questa disposizione, è tenuto, secondo il capoverso 2, ad adempiere agli obblighi che avrebbe dovuto assumersi in virtù dell’accordo applicabile e della presente legge come se la struttura artificiale non fosse esistita. È fatto salvo l’articolo 14 che disciplina la prescrizione. L’obbligo di ricupero della dichiarazione esiste dunque soltanto per il periodo in cui il diritto alla trasmissione della dichiarazione non è prescritto. L’obiettivo della disposizione è che le autorità competenti delle Giurisdizioni partner ricevano le informazioni che spettano loro sulla base dell’accordo applicabile. Sono fatte salve le disposizioni penali secondo la presente legge.
Sezione 10: Sospensione e denuncia
Art. 29
Alla Sezione 7 paragrafi 3 e 4 dell’MCAA è previsto che le autorità competenti che sospendono o denunciano lo scambio automatico di informazioni rispetto a una Giurisdizione partner, devono denunciare anche l’MCAA. Le autorità competenti per l’MCAA sono le persone e autorità elencate nell’Allegato B della Convenzione sull’assistenza amministrativa (sez. 1 par. 1 lett. b MCAA). In conformità con la prassi adottata per le CDI e gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (AIF), nel quadro della Convenzione sull’assistenza amministrativa come autorità competente deve essere designato il capo del DFF o un suo rappresentante autorizzato. Tuttavia la competenza di sospensione e denuncia di trattati internazionali resta di principio del Consiglio federale. All’articolo 29 LSAI viene dunque proposto che la sospensione e la denuncia dello scambio automatico di informazioni rispetto a una Giurisdizione partner e la decisione di denunciare l’MCAA sia di competenza del Consiglio federale. L’autorità competente svizzera può dunque negoziare soltanto con l’approvazione del Consiglio federale.
Sezione 11: Disposizioni penali
In generale
Le disposizioni penali servono in ultima ratio per garantire lo scambio delle informazioni convenute conformemente agli accordi e alla legge. Di conseguenza le disposizioni penali si limitano agli obblighi di rilevamento e trasmissione delle dichiarazioni nonché all’esecuzione dei controlli da parte dell’AFC concernenti l’obbligo di informazione delle persone interessate nonché l’obbligo di non sostenere alcuna elusione degli obblighi di notifica. I procedimenti penali sono condotti secondo il diritto penale amministrativo e si rivolgono contro l’imputato.
Art. 30 Violazione degli obblighi di dichiarazione e di diligenza
Gli obblighi di diligenza, l’obbligo di iscrizione, l’obbligo di informazione nonché gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari sono centrali. Anche l’obbligo degli istituti finanziari di non sostenere operazioni di elusione è di grande importanza. Questo obbligo è considerato come un obbligo di diligenza affinché il sistema possa funzionare in modo coerente ed efficace. Per questo motivo la violazione di questo obbligo è punibile alla stessa stregua della violazione degli obblighi di dichiarazione e di diligenza legali. Queste infrazioni sono considerate gravi, ragione per cui le pene sono alte. Poiché la pena si limita a una multa, l’infrazione è considerata una contravvenzione dal punto di vista penale. Nella commisurazione della pena bisogna invece tenere conto che le pene sono di principio inflitte a persone fisiche (cfr. l’eccezione all’art. 32). Bisogna quindi considerare i rapporti finanziari dell’autore e non quelli dell’istituto finanziario interessato.
Se l’atto che provoca queste violazioni degli obblighi è oggetto di un ulteriore reato penale, come ad esempio la soppressione di documenti (art. 16 DPA) o la falsità in documenti (art. 25 CP), allora questi atti verranno ulteriormente perseguiti dalle competenti autorità di perseguimento penale.
Art. 31 Infrazioni contro decisioni delle autorità
242 \ COO 47/55