Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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di informazioni mediante un accordo tra le autorità competenti senza doverlo sottoporre per approvazione al Parlamento. Altre Giurisdizioni devono dapprima creare le basi legali di diritto internazionale. La Svizzera fa parte della seconda categoria di Giurisdizioni. Le CDI e gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) da essa conclusi non prevedono lo scambio automatico di informazioni. La Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata dalla Svizzera il 15 ottobre 2013 e oggetto di un avamprogetto a sé stante, all’articolo 6 prevede che, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti possano scambiarsi automaticamente informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere attivato è quindi necessario un ulteriore accordo. In base all’ordine delle competenze e alla procedura legislativa svizzeri quest’ultimo deve essere sottoposto per approvazione all’Assemblea federale.

I mandati di negoziazione del Consiglio federale possono essere attuati secondo i modelli rappresentati nel grafico seguente.

Nel modello 1, due Giurisdizioni, ad esempio la Svizzera e l’Unione europea, concludono un trattato internazionale che prevede l’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Nel modello 2, lo scambio automatico di informazioni viene introdotto sulla base della Convezione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e dell’attivazione bilaterale dello scambio automatico attraverso la notifica al segretariato dell’Organo di

coordinamento5. Entrambi i modelli sono conformi ai mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. Lo scambio automatico di informazioni viene attivato in entrambi i casi bilateralmente, in modo che la Svizzera possa decidere in merito all’introduzione dello scambio automatico per ogni singola Giurisdizione. Il progetto legislativo in esame poggia sul modello 2 e sarà illustrato di seguito.

5 L’«Organo di coordinamento» indica il segretariato dell’OCSE, che supporta l’organo di coordinamento conformemente all’art. 24 cpv. 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa ed è composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti.

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