Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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Il contenuto della NCD definisce in dettaglio chi ha il diritto di ottenere quale tipo di informazioni e su quali conti (cfr. sez. I NCD). Esso si orienta fondamentalmente al modello FATCA.
Legge federale sullo scambio automatico a livello internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI)
L’MCAA e la NCD disciplinano le basi di diritto materiali per lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e le Giurisdizioni partner. Tuttavia, non tutte le disposizioni sono esaustivamente dettagliate, deducibili in giudizio e direttamente applicabili. Per questa ragione è necessaria l’adozione di una legge federale d’accompagnamento. La legge sullo scambio automatico di informazioni contiene disposizioni in merito all’organizzazione, alla procedura, ai rimedi giuridici e alle disposizioni penali applicabili.
Attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Giurisdizioni partner
Come già evidenziato, affinché la Svizzera possa introdurre lo scambio automatico di informazioni con le Giurisdizioni partner devono essere soddisfatte quattro premesse. La prima di tali premesse riguarda la Convenzione sull’assistenza amministrativa, oggetto di un avamprogetto di legge a parte che sarà posto in consultazione contemporaneamente all’avamprogetto in esame (cfr. cap. 1.4). La seconda premessa è data dall’MCAA, oggetto del presente avamprogetto di legge. La terza premessa riguarda la necessità di una legge di attuazione nazionale, ovvero la LSAI. Da ultimo, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con una determinata Giurisdizione richiede che la Svizzera comunichi al segretariato dell’Organo di coordinamento l’intenzione di effettuare lo scambio automatico di informazioni con tale Giurisdizione. Quest’ultima premessa non è oggetto del progetto di legge in esame.
Dopo aver adottato i mandati di negoziazione, l’8 ottobre 2014, il Consiglio federale ha avviato colloqui con diverse Giurisdizioni partner, nel cui quadro si discute l’introduzione dello scambio bilaterale di informazioni su base automatica. Le parti coinvolte approfondiscono le modalità secondo cui procedere nell’attuazione dello scambio, l’assetto delle relative disposizioni sulla protezioni dei dati e sull’obbligo del segreto e le modalità di trasmissione da concordare. Sono all’ordine del giorno anche l’accesso ai mercati e la regolarizzazione del passato. I colloqui sono attualmente in corso.
Non appena nel quadro di tali negoziati viene raggiunto un accordo con una Giurisdizione partner, il Consiglio federale propone l’inserimento di quest’ultima nell’elenco delle Giurisdizioni con cui la Svizzera scambia informazioni su base automatica. Tale passaggio avviene per ogni Giurisdizione partner sotto forma di decreto federale da sottoporre alla procedura ordinaria di approvazione e all’approvazione dell’Assemblea federale.
Obiettivo del presente avamprogetto è quindi la creazione delle basi giuridiche necessarie all’introduzione dello scambio automatico di informazioni, ma non la determinazione delle Giurisdizioni con cui effettuare lo scambio automatico. L’attivazione bilaterale dello scambio automatico con le singole Giurisdizioni sarà infatti oggetto di ulteriori progetti legislativi, che dovranno anch’essi essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale. Il Consiglio federale preferisce tuttavia porre in consultazione con anticipo il presente progetto, poiché contiene le basi di diritto materiali per lo scambio automatico. Inoltre, esso specifica quali istituti finanziari debbano raccogliere informazioni e contiene le basi giuridiche svizzere necessarie. I successivi progetti legislativi concernenti l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni affronteranno per contro la questione dell’opportunità di introdurre lo scambio automatico con una determinata Giurisdizione.
1.3 Integrazione nella strategia del Consiglio federale
Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale e, in particolare, quelli sulla trasparenza e lo scambio di informazioni è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva. La Svizzera deve poter disporre anche in futuro di un mercato finanziario forte e competitivo a livello internazionale. Obiettivo che un’economia aperta di medie dimensioni
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