Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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1.2 Punti essenziali del progetto
In generale
Oggetto dello standard OCSE è uno scambio sistematico di informazioni a intervalli regolari tra due Giurisdizioni su conti finanziari che una persona fisica o giuridica assoggettata fiscalmente in una determinata Giurisdizione detiene presso un istituto finanziario di un’altra Giurisdizione. Lo standard disciplina le modalità dello scambio. Le informazioni oggetto dello scambio devono essere raccolte dagli istituti finanziari di quella Giurisdizione e trasmesse alle autorità fiscali della stessa Giurisdizione. Le autorità fiscali trasmettono in seguito tali informazioni alle autorità fiscali della Giurisdizione con cui vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard definisce le informazioni oggetto dello scambio. Si tratta, in particolare, di informazioni su conti e redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da vendite e altri ricavi) come pure sull’identità delle persone beneficiarie di questi valori patrimoniali. Oltre a definire il concetto di istituto finanziario dichiarante, lo standard prevede anche regole per l’identificazione del cliente e disposizioni in materia di protezione dei dati (cosiddetto principio di specialità).
Il presente avamprogetto di legge mira a creare le basi per l’attuazione dello standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni in Svizzera. Essa si compone dei seguenti elementi:
Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
Il gruppo di Giurisdizioni dei cosiddetti early adopters ha dato vita all’MCAA. Il 29 ottobre 2014 hanno firmato l’MCAA 51 Giurisdizioni6, di cui 48 hanno comunicato l’intenzione di effettuare il primo scambio nel 2017 e le altre 3 nel 2018. La Svizzera ha firmato l’Accordo il 19 novembre 2014, comunicando l’intenzione di effettuare il primo scambio di dati automatico nel 2018, fatta salva la procedura di approvazione interna.
6 Albania*, Anguilla, Argentina, Aruba*, Belgio, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Curaçao, Danimarca, Estonia, Germania, Isole Faroer, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Isola di Man, Irlanda, Islanda, Italia, Jersey, Isole Cayman, Colombia, Corea, Croazia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Maurizio, Messico, Montserrat, Paesi Bassi, Norvegia, Austria*, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Repubblica ceca, Isole Turks e Caicos, Ungheria, Regno Unito e Cipro. Le Giurisdizioni contrassegnate da un asterisco al momento della firma dell’Accordo hanno comunicato l’intenzione di effettuare il primo scambio di informazioni nel settembre del 2018.
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