Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

L’MCAA si fonda sull’idea di attuare in modo uniforme lo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni. Grazie alla conclusione di un singolo accordo si assicura l’attuazione di uno standard unico. In caso di successiva modifica dello standard è sufficiente adeguare l’MCAA e il diritto interno, senza negoziare la revisione con tutte le Giurisdizioni, evitando in questo modo che, almeno per un periodo di tempo, il settore finanziario svizzero applichi ai clienti di alcune Giurisdizioni lo standard «vecchio» e ai clienti di altre Giurisdizioni quello «nuovo».

La base legale di diritto internazionale per l’MCAA è costituita dall’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, secondo cui due o più Parti, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, si scambiano automaticamente informazioni. La condizione perché una Giurisdizione possa firmare l’MCAA è che abbia perlomeno dichiarato l’intenzione di firmare la Convenzione sull’assistenza amministrativa. L’approvazione della Convenzione da parte della Svizzera è parte di un avamprogetto a sé stante. Poiché l’MCAA poggia sulla citata Convenzione, la Svizzera deve porla in vigore prima di poter introdurre lo standard sullo scambio di informazioni conforme all’MCAA.

L’MCAA è concepito come accordo tra autorità competenti e afferma esplicitamente che la firma dello stesso non pregiudica le procedure di approvazione nazionali. L’approvazione dell’MCAA segue procedure diverse nelle varie Giurisdizioni. In alcune è sufficiente una decisione da parte del Governo, in altre, tra cui la Svizzera, l’MCAA deve essere sottoposto all’approvazione del Parlamento (cfr. cap. 1.1).

Affinché possa essere attuato efficacemente, lo scambio automatico deve essere concluso bilateralmente tra le singole Giurisdizioni e attivato mediante notifica al segretariato dell’Organo di coordinamento. In proposito devono essere soddisfatte le seguenti premesse:

• entrambe le Giurisdizioni devono aver posto in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa;

• entrambe le Giurisdizioni devono aver firmato l’MCAA;

• entrambe le Giurisdizioni devono aver confermato di disporre delle basi legali necessarie ad attuare lo standard;

• entrambe le Giurisdizioni devono aver comunicato al segretariato dell’Organo di coordinamento di essere interessate a uno scambio automatico di informazioni con l’altra Giurisdizione.

L’MCAA prevede che, al momento della firma, ogni Giurisdizione comunichi il momento a partire dal quale intende attuare lo standard. La condizione affinché lo standard sia un vincolo giuridico è tuttavia l’adempimento delle premesse elencate. Se le premesse risultano soddisfatte soltanto in seguito alla firma, l’MCAA trova applicazione solo da tale momento in avanti.

L’elenco delle Giurisdizioni con cui una determinata Giurisdizione intende procedere allo scambio automatico di informazioni può essere presentato all’atto della firma dell’MCAA oppure in un secondo tempo e può essere modificato in ogni momento. In base all’ordine delle competenze e alla procedura legislativa svizzeri, gli strumenti per determinare le relative Giurisdizioni devono essere sottoposti all’Assemblea federale per approvazione.

Norma comune di dichiarazione

L’MCAA prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alla NCD (sez. 2 par. 1.1 MCAA). L’espressione «Norma comune di dichiarazione» designa la norma di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari in materia fiscale (Commentari inclusi) elaborata dall’OCSE con i Paesi del G20 (sez. 1 par. 1 lett. f MCAA). La procedura prevede che le Giurisdizioni firmatarie dell’MCAA recepiscano la NCD nei rispettivi ordinamenti nazionali. Per questa ragione, la NCD è stata allegata all’MCAA, con cui deve essere sottoposta all’Assemblea federale per approvazione (cfr. art. 6 cpv. 1 LSAI).

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