Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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come la Svizzera può raggiungere soltanto soddisfacendo e contribuendo a dar forma agli standard internazionali vigenti. Nell’ambito dello scambio di informazioni in materia fiscale gli standard internazionali mirano soprattutto a creare parità di condizioni, affinché nessuna Giurisdizione possa trarre vantaggio dal mancato adempimento degli standard.
Gli standard internazionali in materia fiscale prevedono le seguenti tre forme di scambio di informazioni:
• Scambio di informazioni su domanda: le informazioni riguardanti un caso specifico vengono trasmesse nell’ambito di una domanda concreta da parte di un’altra Giurisdizione. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale aveva deciso di revocare la riserva riguardo all’articolo 26 del modello di Convenzione dell’OCSE, riprendendo quindi lo standard OCSE sullo scambio di informazioni su domanda. Nel frattempo la Svizzera ha creato una fitta rete di convenzioni7 conformi allo standard dell’OCSE per lo scambio di informazioni su domanda con Giurisdizioni partner. Il rispetto degli standard internazionali sullo scambio di informazioni su domanda è sottoposto alla verifica delle peer reviews del Forum globale. Nell’ambito della prima fase della peer review, nel giugno del 2011, il Forum globale ha rivolto alla Svizzera varie raccomandazioni. Il Consiglio federale si adopera per adottare le misure necessarie ad attuare tali raccomandazioni, affinché la Svizzera possa accedere alla seconda fase della peer review e conseguire una buona valutazione globale.
• Scambio spontaneo di informazioni: le informazioni non sono trasmesse su domanda preliminare, bensì quando la Giurisdizione che è già in possesso delle informazioni presume vi sia interesse da parte di un’altra Giurisdizione. Questa forma di scambio è prevista dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa e in concomitanza con l’approvazione di quest’ultima deve ora essere introdotta anche in Svizzera.
• Scambio automatico di informazioni: informazioni specifiche preventivamente definite vengono trasmesse a intervalli regolari a un’altra Giurisdizione. Lo scambio automatico di informazioni su conti finanziari elaborato dall’OCSE è oggetto del presente avamprogetto.
Le modalità di scambio di informazioni elencate si integrano a vicenda. Lo scambio di informazioni su domanda e lo scambio spontaneo di informazioni, a differenza dello scambio automatico di informazioni, non si applicano soltanto ai conti finanziari. Queste due forme di scambio di informazioni consento alla Svizzera e alle Giurisdizioni partner di scambiarsi tutte le informazioni prevedibilmente rilevanti ai fini dell’applicazione e dell’attuazione delle rispettive leggi nazionali in materia fiscale. Inoltre, lo scambio di informazioni su domanda ha una funzione di sostegno nei confronti dello scambio automatico di informazioni, in quanto abilita la Svizzera o una Giurisdizione partner a presentare una domanda volta a ottenere ulteriori informazioni, che completano o integrano i dati ottenuti nel quadro dello scambio automatico. La strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva comprende pertanto tutte e tre le modalità di scambio di informazioni in ambito fiscale.
Valutazione dello standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni
La decisone del Consiglio federale di attuare lo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni si inserisce nella sua strategia volta al mantenimento di una piazza finanziaria svizzera competitiva nel rispetto degli standard internazionali in ambito fiscale. Il Consiglio federale si è adoperato nell’ambito dello sviluppo dello standard affinché soddisfacesse requisiti elevati per quanto concerne le disposizioni in materia di protezione dei dati e il principio di specialità, assicurasse la reciprocità e comprendesse norme affidabili per l’accertamento degli aventi economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi trust e società di sede.
Lo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni prevede l’osservanza del principio di specialità e delle disposizioni in materia di protezione dei dati (cfr. sez. 5 MCAA in combinazione con l’art. 22 Convenzione sull’assistenza amministrativa). Inoltre prevede che l’applicazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni possa essere sospesa o revocata qualora la Giurisdizione partner non adempia i propri obblighi in questo senso (cfr. sez. 7 par. 3 e 4 MCAA).
7 Attualmente la Svizzera ha concluso 56 convenzioni contenenti una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard, di cui 49 CDI (41 in vigore) e 7 TIEA (3 in vigore).
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