Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 19 pagine

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Compenswiss di introdurre un proprio sistema salariale e propone che le remunerazioni non vengano menzionate nel testo di legge. Teme inoltre che la costituzione di un istituto di diritto pubblico apra la strada a ristrutturazioni e licenziamenti. Ritiene infine che l’assenza di un diritto al mantenimento della funzione, dell’ambito di attività, del luogo di lavoro e dell’unità organizzativa costituisca un grave attacco alla protezione dei lavoratori. VD auspica che si garantisca la continuità dei posti di lavoro del personale o, se ciò non fosse possibile, che si istituisca un piano sociale adeguato.

Da parte sua, la FER propone che l’istituto di previdenza possa essere scelto liberamente in deroga alla legge sul personale federale.

Rifiuto

L’USAM è dell’avviso che la scelta dell’istituto di previdenza non vada disciplinata a livello di legge. Ritiene inoltre che il conferimento dello statuto di datore di lavoro vada definito tutt’al più per via di ordinanza.

4.6 Contabilità

La grande maggioranza dei partecipanti non ha espresso un parere concreto sulle disposizioni concernenti la presentazione dei conti, la contabilità, le spese di esercizio e di amministrazione, la relazione sulla gestione e le imposte. In merito sono però state formulate alcune osservazioni; un partecipante chiede di stralciare diverse di queste disposizioni. Approvazione

Il CSA approva le disposizioni di questa sezione. Ritiene particolarmente importante che il testo di legge vieti il finanziamento trasversale dei tre fondi d’investimento e richiama l’attenzione sulle difficoltà poste attualmente dal rimborso del prestito del Fondo di compensazione AVS al Fondo di compensazione AI.

Osservazioni

Il CP considera pertinenti le disposizioni chiave in materia di contabilità e gestione, in particolare quella relativa al divieto di finanziamento trasversale tra i fondi di compensazione. Ritiene tuttavia che l’eccezione prevista per i flussi finanziari a breve termine della tesoreria non abbia ragion d’essere.

PPD e CCCC/ACCP/CUAI chiedono che si faccia una chiara distinzione tra l’istituto e i tre fondi anche per quanto concerne la presentazione dei conti. Ciò significa che dal testo deve risultare ancora più chiaramente che solo l’istituto è dotato di personalità giuridica. Inoltre la legge deve disciplinare meglio l’autonomia finanziaria dei tre fondi in quanto patrimoni finanziari distinti nonché il divieto di finanziamento trasversale.

L’USAM chiede di adeguare la disposizione sulla presentazione dei conti: a poter emanare prescrizioni in materia deve essere il Consiglio di amministrazione e non il Consiglio federale.

Anche Compenswiss auspica una delimitazione più chiara tra le disposizioni materiali dell’articolo 3 relativo all’amministrazione del patrimonio e la rappresentazione puramente contabile dell’attività prevista all’articolo 16. Chiede pertanto che le disposizioni sul divieto di finanziamento trasversale, la ripartizione degli attivi, dei ricavi e delle spese d’esercizio vengano integrate nell’articolo 3. Suggerisce inoltre di sostituire «rapporto sulla situazione»