Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 19 pagine

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1. Situazione iniziale e contenuto del progetto

Dall’entrata in vigore della legge federale sul risanamento dell’assicurazione invalidità, nel 2011, i fondi di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), dell’assicurazione invalidità (AI) e delle indennità di perdita di guadagno (IPG) sono indipendenti sotto il profilo giuridico ma amministrati in comune. I bilanci e i conti economici sono compilati separatamente. Al fine di ottimizzare le strategie di investimento e di contenere nella massima misura possibile le spese di gestione, gli investimenti e le liquidità sono tuttavia gestiti congiuntamente. Inoltre i tre fondi sono diretti da un Consiglio di amministrazione e da un ufficio esecutivo comuni. Nell’ordinamento vigente, questa organizzazione non ha una propria personalità giuridica. Nella loro attività d’investimento, in particolare sui mercati finanziari internazionali, i fondi di compensazione si trovano pertanto confrontati al problema che i partner d’affari non li identificano inequivocabilmente quali controparte. Per il resto, a causa della crescente complessità delle attività di gestione e dell’estensione dei principi di buon governo, appare opportuno aggiornare la legislazione per aumentare la trasparenza.

L’avamprogetto di legge federale sull’istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG mira a costituire un istituto di diritto pubblico iscritto nel registro di commercio sotto la denominazione «Compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)» / «Compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» / «Compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» / «Compenswiss (Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)». Con la sua costituzione e la designazione dei suoi organi, l’istituto acquisisce personalità giuridica ed ha dunque uno statuto giuridico proprio e univoco. Allo stesso tempo i fondi di compensazione AVS, AI e IPG perdono la loro personalità giuridica. Grazie alla nuova forma e all’iscrizione nel registro di commercio, i partner contrattuali possono identificare formalmente il loro partner economico. L’istituto continua ad amministrare i fondi di compensazione. Deve pertanto assicurare la costante disponibilità delle liquidità necessarie al pagamento delle prestazioni delle tre assicurazioni sociali e investire il patrimonio in modo da garantire un rapporto ottimale tra la sicurezza e il conseguimento di un rendimento conforme al mercato.

Costituiscono parte integrante del progetto le questioni relative all’organizzazione dell’istituto e al diritto in materia di personale e di previdenza. Le rispettive responsabilità dell’istituto e dell’Ufficio centrale di compensazione in materia contabile sono meglio definite e la vigilanza è disciplinata. L’istituto è inoltre assoggettato alle disposizioni in materia di acquisti pubblici, tranne per quanto concerne i mandati di amministrazione del patrimonio, ed è esentato dalle imposte federali, cantonali e comunali. Il progetto definisce infine le modalità di rimborso del debito dell’AI nei confronti dell’AVS dopo il 2017.

La costituzione dell’istituto non ha ripercussioni per le finanze federali.