Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 19 pagine
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Osservazioni
Per Compenswiss sarebbe importante dare più risalto alle disposizioni sulla separazione interna dei singoli fondi di compensazione e, di riflesso, a quelle sul divieto di finanziamento trasversale. ZG, PPD, UDC, CCCC/ACCP/CUAI e USI condividono questa opinione e considerano che solo così l’istituto disporrà del margine auspicato anche sui mercati monetari internazionali.
NE chiede che il Consiglio federale stabilisca per via di ordinanza un limite massimo per gli investimenti all’estero in modo da privilegiare gli investimenti nell’economia nazionale, nei fondi etici e nello sviluppo sostenibile.
Procap auspica che la politica d’investimento tenga conto, oltre che degli usuali criteri di rendimento, liquidità e sicurezza, anche di aspetti legati alla sostenibilità (aspetti sociali, ambientali ed etici).
Per quanto concerne la responsabilità, Integration Handicap si augura che l’istituto risponda dei suoi impegni con gli attivi dei tre fondi di compensazione e con il suo capitale d’esercizio. Il CSA deplora che la legge non preveda una regolamentazione sull’obbligo di rispondere degli organi responsabili, mentre l’USI invita a introdurre nella legge una limitazione della responsabilità.
Rifiuto
Soltanto l’USAM respinge la regolamentazione proposta in quanto ritiene che il principio dell’amministrazione comune del patrimonio non vada sancito in una legge federale. Se in futuro dovesse risultare più opportuno amministrare uno o tutti e tre i fondi separatamente, ciò dovrebbe essere possibile senza adattamenti legislativi. Anche l’articolo 4 concernente i negozi giuridici andrebbe stralciato. Se non si potesse rinunciare a una regolamentazione in tal senso, bisognerebbe stralciare la seconda parte dell’articolo 4, il cui tenore sarebbe quindi il seguente: «L’istituto può concludere tutti i negozi giuridici necessari allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 2.»
4.3 Consiglio di amministrazione e direzione
Questo tema non è stato né approvato né respinto esplicitamente dai partecipanti che hanno formulato solo osservazioni o avanzato richieste.
Osservazioni
Travail.Suisse e SIC Svizzera approvano che il Consiglio di amministrazione continui ad essere composto da undici membri esperti in materia e che le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Confederazione vi siano adeguatamente rappresentati. Chiedono tuttavia che le associazioni mantello delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori detengano una maggioranza paritetica in seno al Consiglio di amministrazione. L’USS concorda che nel Consiglio di amministrazione debbano essere rappresentati, oltre alla Confederazione e alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche gli assicurati. Auspica però che la legge definisca la ripartizione degli undici seggi e che al momento della nomina si tenga conto di un’adeguata rappresentanza geografica e di genere.
ZH propone di rinunciare alla rappresentanza della Confederazione in seno al Consiglio di amministrazione e chiede di prevedere un obbligo di informazione da parte del Consiglio di amministrazione nei confronti della Confederazione in caso di eventi straordinari.