Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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Art. 689b Rappresentanza dell’azionista in genere
Secondo il capoverso 1, l’azionista può esercitare i suoi diritti di partecipazione, in particolare il diritto di voto, per mezzo di un rappresentante.
In linea con quanto già prevedeva il disegno 2007292, il capoverso 2 vieta la rappresentanza da parte di un membro di un organo della società (art. 689c CO) e la rappresentanza da parte di un depositario (art. 689d CO). Per le società con azioni quotate in borsa questo divieto risulta anche dall’articolo 11 OReSA293 che attua l’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost.294. Gli azionisti restano tuttavia liberi di organizzarsi fra loro e, ad esempio, di designare una rappresentanza ordinaria comune. A tal fine il forum elettronico risulterà loro utile (cfr. art. 701g). Il vigente capoverso 2 è integrato nell’articolo 689a capoverso 3.
Secondo il capoverso 3, il rappresentante indipendente è obbligato a esercitare i diritti di partecipazione secondo le istruzioni (art. 398 cpv. 1 e 2 CO). Se non ha ricevuto istruzioni, si astiene.
Gli articoli 689c e 689d disciplinano altri aspetti legati alla rappresentanza distinguendo fra società con azioni quotate in borsa e società con azioni non quotate in borsa.
Art. 689c Rappresentanza nelle società con azioni quotate in borsa
L’articolo 689c corrisponde agli articoli 8 e 9 OReSA295, che attuano l’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost.296.
Secondo il capoverso 1, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa l’elezione del rappresentante indipendente è una competenza intrasmissibile dell’assemblea generale (cfr. art. 698 cpv. 3 n. 3). In linea di principio, il rappresentante è eletto in occasione dell’assemblea generale ordinaria e resta in carica fino alla conclusione dell’assemblea generale ordinaria successiva. Il rappresentante è quindi eletto anche per tutte le assemblee generali straordinarie che si tengono tra l’elezione e la successiva assemblea generale ordinaria. Il rappresentante indipendente è rieleggibile.
Il capoverso 2 prescrive che sono eleggibili le persone fisiche o giuridiche oppure le società di persone, che sono indipendenti dalla società quotata in borsa. Secondo il capoverso 3, l’indipendenza è definita in base alle disposizioni dell’articolo 728 capoversi 2–6 CO concernenti l’indipendenza dell’ufficio di revisione nella revisione ordinaria.
La possibilità di revocare il rappresentante indipendente in ogni momento causerebbe importanti problemi pratici, poiché le istruzioni e le procure già conferite dagli azionisti diverrebbero prive d’oggetto e quindi questi ultimi non sarebbero più rappresentati. Il capoverso 4 prevede pertanto che il rappresentante indipendente possa essere revocato soltanto per la fine dell’assemblea generale.
292 Messaggio del 21. dic. 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1344 seg.
293 RS 221.331
294 RS 101
295 RS 221.331
296 RS 101