Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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in conformità del valore nominale originario. Di fatto, si tratta di una forma particolare di azioni con diritto di voto privilegiato impropriamente detto (cfr. art. 693 CO).
Il riconoscimento di tale privilegio agli azionisti non è tuttavia esente da problemi. Nelle società di piccole dimensioni, infatti, essi sono spesso coinvolti nella gestione dell’impresa e sono quindi corresponsabili dei suoi problemi economici. D’altro canto, i nuovi fornitori di capitale sono di frequente i creditori della società che, in occasione di un risanamento, si sono visti praticamente costretti ad accettare la commutazione dei loro crediti in capitale azionario.
L’avamprogetto rinuncia quindi al privilegio riconosciuto dall’articolo 692 capoverso 3 CO, in quanto discutibile e in contrasto con la sistematica del diritto azionario. Permane tuttavia la possibilità, in caso di riduzione del valore nominale delle azioni a fini di assestamento, di convertire le azioni esistenti in azioni con diritto di voto privilegiato ai sensi dell’articolo 693 CO. Il valore nominale delle altre azioni non può tuttavia essere più di dieci volte superiore a quello delle azioni con diritto di voto privilegiato (art. 693 cpv. 2 CO). Rispetto alla disposizione attuale, questa soluzione garantisce un migliore equilibrio degli interessi in causa. Lo stralcio dell’articolo 692 capoverso 3 Co risulta inoltre corretto anche se si considera la decadenza dei diritti degli azionisti in caso di azzeramento del capitale azionario giusta l’articolo 653q.
Art. 693 cpv. 2 e 3 n. 3–5 Azioni con diritto di voto privilegiato
Secondo l’articolo 632 tutte le azioni devono essere liberate integralmente. Per questo motivo il rinvio al capoverso 2 primo periodo secondo cui le azioni nominative devono essere integralmente liberate, è superfluo.
Le modifiche apportate all’articolo 693 capoverso 3 numeri 3 e 4 sono di natura terminologica. Il numero 5 prevede invece un’innovazione materiale: il diritto di voto va determinato in base al valore nominale delle azioni anche quando si tratta di pronunciarsi su un’azione di restituzione di una prestazione (art. 678). Come per l’azione di responsabilità (art. 756 CO) e il diritto di far istituire una verifica speciale (art. 697c CO), è dunque corretto sopprimere il privilegio accordato agli azionisti con diritto di voto privilegiato.
2.1.21 Comunicazione della relazione sulla gestione
Art. 696 cpv. 3 Comunicazione della relazione sulla gestione
La disposizione precisa che gli azionisti possono chiedere che la società invii loro gratuitamente un esemplare della relazione sulla gestione e della relazione di revisione.