Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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evitare che l’azionista che intenda promuovere un’azione si venga a trovare in una situazione più sfavorevole se l’assemblea generale accetta la sua proposta invece che se la respinge. Dopo la scadenza del termine di sei mesi ogni azionista può chiedere, anche se la sua partecipazione non supera i valori soglia di cui al capoverso 1, l’autorizzazione di promuovere un’azione a spese della società. Se sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all’articolo 697k, il giudice deve autorizzare la richiesta.
Art. 697k In caso di rifiuto da parte dell’assemblea generale
Se l’assemblea generale non dà seguito alla proposta di promozione dell’azione, giusta il capoverso 1 gli azionisti possono chiedere al giudice di autorizzare la promozione dell'azione a spese della società. La facoltà di chiedere al giudice di autorizzare la promozione dell’azione non è riservata agli azionisti che hanno presentato la proposta all’assemblea generale secondo l’articolo 697j, ma è data anche a un altro azionista o gruppo di azionisti la cui partecipazione raggiunge i valori soglia.
Il giudice accoglie la richiesta se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni di cui al capoverso 2:
- il richiedente rende verosimile una violazione della legge o dello statuto e un danno o altro svantaggio finanziario patito dalla società (lett. a);
- il richiedente ha acquisito la sua partecipazione prima della presunta violazione (lett. b); e
- l’azione non deve essere in contrasto con interessi preponderanti della società (lett. c).
Il caso di cui al capoverso 2 lettera c si verifica quando il richiedente rende sì verosimile il danno o lo svantaggio finanziario patito in seguito alla violazione della legge o dello statuto, ma la promozione dell’azione non è nell’interesse della società, perché, ad esempio, il convenuto, violando il suo obbligo ha causato alla società soltanto un danno di entità minima o perché il debitore non è manifestamente in grado di soddisfare le pretese della società oppure perché il prospettato risarcimento del danno non riuscirebbe a compensare le ripercussioni negative di un processo sulla società (soprattutto sulla sua attività). Sempre secondo la lettera c l’autorizzazione di promuovere l’azione può essere rifiutata anche se è manifesto che il richiedente agisce in maniera abusiva per procacciarsi un vantaggio indebito.
La procedura sommaria è applicabile (cfr. art. 250 lett. c n. 14 AP CPC). La domanda di autorizzare la promozione dell’azione è diretta contro la società, la quale è in linea di principio rappresentata dal consiglio d’amministrazione e sentita in qualità di parte. L’avamprogetto rinuncia a introdurre disposizioni specifiche sulla ripartizione delle spese della domanda di autorizzazione. Si applicano pertanto le norme generali del Codice di procedura civile302 (art. 104 segg. CPC). Gli azionisti che chiedono l’autorizzazione di promuovere l’azione, corrono quindi il rischio di doversi assumere le spese della procedura sommaria nel caso in cui la loro richiesta fosse respinta (art. 106 cpv. 1 CPC). Ciò fatta salva una ripartizione secondo equità giusta l’articolo 107 CPC, segnatamente perché gli azionisti richiedenti avevano in buona fede motivo di agire in giudizio (lett. b) o perché altre circostanze speciali giustificano una deroga (lett. f). Questo rischio finanziario contribuisce altresì a
302 RS 272