Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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tutelare la società da azioni abusive. Sotto il profilo finanziario, per gli azionisti di minoranza detto rischio rappresenta il rovescio della medaglia dei vantaggi del nuovo istituto giuridico. Questo rischio finanziario non appare sproporzionato, in considerazione della procedura sommaria e del valore litigioso della procedura, che non corrisponde al danno invocato nell’azione di responsabilità, ma unicamente all’interesse pecuniario degli azionisti che hanno chiesto che la conduzione del processo sia a carico della società303.
In linea di principio, l’intervento degli azionisti è sussidiario rispetto a quello della società. Secondo il capoverso 3, se la società dichiara che promuoverà l’azione in vece degli azionisti, il giudice le impartisce un termine di sei mesi, con la comminatoria di accogliere la richiesta degli azionisti se il termine scade inutilizzato. Se la richiesta è accolta, il capoverso 4 conferisce ai richiedenti un termine di sei mesi per promuovere l’azione.
Giusta il capoverso 5, il giudice può prorogare adeguatamente i termini per promuovere l’azione (cpv. 3 o 4). Nel caso di una richiesta di proroga del termine secondo il capoverso 3, il giudice deve verificare se la società è rimasta inattiva nonostante la decisione positiva dell’assemblea generale (cfr. art. 697l cpv. 3).
Secondo il capoverso 6, il giudice può, su richiesta, obbligare la società a versare un anticipo delle spese o una cauzione a favore dei richiedenti, affinché questi ultimi possano finanziare, oltre che un’adeguata rappresentanza legale, la procedura di merito.
Giusta il capoverso 7, eccettuati i casi di malafede o temerarietà processuali, la società si fa carico delle spese legate alla procedura decisionale, compresi eventuali anticipi o cauzioni, e di tutte le spese per garantire un'adeguata rappresentanza legale dell'attore.
2.1.25 Clausola arbitrale statutaria
Art. 697l Tribunale arbitrale
L’avamprogetto intende, come il disegno 2007 e già il diritto della società anonima del 1991, rafforzare la tutela dei soci minoritari e migliorare l'applicazione del diritto della società anonima. A tal fine, il contributo dei tribunali arbitrali può essere importante, poiché questi ultimi hanno il vantaggio di essere confidenziali, di disporre di giudici specializzati e, di norma, di garantire una risoluzione rapida delle controversie. Tutte queste qualità sono particolarmente importanti per le controversie societarie e quindi, di norma, relative alle imprese. In Germania e in Austria numerose controversie societarie sono risolte da tribunali arbitrali.
In Svizzera, invece, la situazione è diversa. Un motivo importante alla base di questa differenza è che nel nostro Paese l’ammissibilità di clausole arbitrali statutarie è controversa. Mentre la dottrina sull’arbitrato e anche i tribunali sono prevalentemente a favore di queste clausole, il diritto della società anonima oppone a queste clausole il divieto d’imporre obblighi supplementari (art. 620 cpv. 2, 680 cpv. 1 CO) e il divieto di limitare i diritti di proporre azione dell’azionista (art. 706b n. 1 CO); semmai dette clausole sarebbero efficaci soltanto con il consenso di tutti gli azioni-
303 DTF 123 III 261 consid. 4.