Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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sti304. Per questo motivo, oggi gli statuti delle società anonime non prevedono praticamente alcuna clausola arbitrale.
Per migliorare l'applicazione del diritto della società anonima, l’avamprogetto vuole creare una chiara base legale per le clausole arbitrarie statutarie. Secondo il capoverso 1 lo statuto può prevedere una clausola arbitrale (per. 1); una simile clausola non contraddice il diritto imperativo della società anonima e, per essere valida sotto il profilo formale, deve essere prevista nello statuto. Lo statuto deve anche stabilire chi è vincolato dalla clausola; vi sono ad esempio assoggettate tutte le controversie societarie tra gli azionisti, tra gli azionisti e la società e tra la società e i suoi organi (per. 2). Una clausola arbitrale così esaustiva indica agli azionisti esistenti che la società rinuncia ai tribunali statali e consente ai nuovi azionisti di apprendere dallo statuto che le controversie societarie sono risolte da un tribunale arbitrale305. Con l'acquisizione della qualità di azionista, i nuovi azionisti sono assoggettati alla clausola arbitrale ipso iure; non è prevista un’esigenza di approvazione o di forma supplementare. Lo statuto può tuttavia prevedere che la clausola arbitrale si applichi soltanto alle controversie tra la società e gli organi, per far valere, ad esempio, pretese in materia di responsabilità.
Al procedimento arbitrale si applicano le prescrizioni sull’arbitrato del Codice di procedura civile (cpv. 2, per. 1). Ciò garantisce che la procedura d’arbitrato applicabile soddisfa i requisiti legalitari posti a un tribunale. Lo statuto può disciplinare i dettagli del procedimento arbitrale, definendo ad esempio i diritti degli azionisti o degli organi che partecipano alla procedura senza avere qualità di parte. Lo statuto non può per contro limitare i diritti di terzi nel procedimento arbitrale (art. 376 CPC306); i dettagli del procedimento arbitrale devono essere disciplinati nello statuto nel rispetto delle prescrizioni del Codice di procedura civile (per. 2).
Nel caso delle azioni promosse nei confronti di tutti gli azionisti (come segnatamente l’azione di contestazione secondo l’art. 706 cpv. 5 CO), la clausola arbitraria statutaria implica che può essere emesso un lodo con effetto nei confronti di tutti gli azionisti nonostante le parti al processo fossero soltanto l’azionista che ha promosso l’azione e la società. Per questo motivo, secondo il capoverso 3 va previsto, come è il caso in Germania307, che il consiglio d’amministrazione comunichi agli azionisti l’avvio di un tale procedimento arbitrale (cfr. art. 626 cpv. 1 n. 7) informandoli sui loro diritti (secondo il CPC ed eventualmente lo statuto). Non è per contro necessario che gli azionisti coinvolti nel processo senza avere qualità di parte, partecipino alla designazione del tribunale arbitrale, giacché il Codice di procedura civile offre sufficienti garanzie per l’indipendenza del tribunale arbitrale.
Visto che gli azionisti, prevedendo una clausola arbitrale statutaria, rinunciano ai tribunali statali, l’introduzione di una siffatta disposizione statutaria richiede una deliberazione a maggioranza qualificata (cfr. art. 704 cpv. 1 n. 13).
304 Cfr. riguardo alla situazione giuridica MARC ANDRÉ MAUERHOFER, Gültigkeit statutarischer Schieds- und Gerichtsstandsklauseln, GesKR 2011/1, pag. 20 segg.
305 L’art. 45 ORC deve prevedere che l’iscrizione nel registro di commercio rimandi alla clausola arbitrale statutaria (analogamente al rinvio alla limitazione della trasmissibilità delle azioni).
306 RS 272
307 Cfr. CHRISTIAN BORRIS, Die Schiedsfähigkeit gesellschaftsrechtlicher Klagen in der Aktiengesellschaft, NZG 2010, pag. 481 segg.