Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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capoverso 3 l’avamprogetto non vuole tuttavia che nell’assemblea generale si crei confusione attorno a ogni singola disposizione statutaria. Un oggetto all’ordine del giorno deve tuttavia trattare un unico contenuto formato da aspetti strettamente correlati fra loro (p. es. tutte le disposizioni statutarie sul comitato di retribuzione o tutte le disposizioni statutarie sul voto sulle retribuzioni)313. Se è violato il principio dell’unità della materia, la relativa deliberazione può essere contestata (art. 706 cpv. 2 n. 1 e 2 CO). Durante l’assemblea generale ciascun azionista ha il diritto di chiedere il trattamento separato di oggetti (parziali) all’ordine del giorno che presentano un contenuto diverso (cfr. art. 699a cpv. 6). L’unità della materia è particolarmente importante in occasione delle votazioni sulle modifiche degli statuti. Occorre di fatto evitare che l’assemblea generale debba statuire su oggetti dal contenuto diverso raccolti in un unico pacchetto. Vi è violazione del principio dell’unità della materia ad esempio se all'ordine del giorno è stato iscritto un solo oggetto per l’adeguamento dello statuto a nuove prescrizioni di legge imperative. In questo caso infatti non è più possibile procedere a una revisione totale degli statuti in un’unica votazione (a meno che non si tratti di un adeguamento formale che non comporta modifiche materiali delle norme).
Il capoverso 3 prevede inoltre l’obbligo per il consiglio d’amministrazione di presentare agli azionisti tutte le informazioni rilevanti ai fini delle deliberazioni.
Giusta il capoverso 4 nella convocazione il consiglio d'amministrazione può presentare sommariamente gli oggetti all'ordine del giorno se mette a disposizione degli azionisti per via elettronica informazioni complementari. Lo scopo è di evitare un onere amministrativo eccessivo, ad esempio nel caso di una revisione esaustiva dello statuto.
Il capoverso 5 precisa che lo statuto disciplina gli ulteriori dettagli sulla forma, il contenuto e la comunicazione della convocazione.
Art. 701 cpv. 2 Riunione di tutti gli azionisti
Il capoverso 2 è adeguato alla possibilità d’impiegare mezzi di comunicazione elettronici (cfr. art. 701c segg.). Sostituendo «sono presenti» con «partecipano» si sottolinea che l’azionista non deve per forza partecipare fisicamente alla riunione di tutti gli azionisti. È quindi ad esempio ammessa anche una riunione di tutti gli azionisti virtuale (art. 701d).
2.1.28 Luogo di riunione dell’assemblea generale
Art. 701a, art. 701b Luogo di riunione (estero)
Il diritto svizzero della società anonima non prevede disposizioni sul luogo di riunione dell’assemblea generale. L’avamprogetto colma questa lacuna.
Sempre che lo statuto non disponga altrimenti, spetta al consiglio d’amministrazione stabilire il luogo in cui si svolge l’assemblea generale (art. 701a cpv. 1). Non si può tuttavia scegliere una località che scoraggerebbe buona parte degli azionisti dal
313 Cfr. PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo 2009, § 12 N 100d.