Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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decisioni hanno un effetto vincolante o mero valore consultivo. Il versamento anticipato di indennità di partenza e retribuzioni ai membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo è di principio vietato. Contrariamente a quanto previsto dall’iniziativa, lassemblea generale può accordare deroghe a questo divieto nell’interesse della società. La rappresentanza istituzionale dei diritti di voto può essere esercitata soltanto da rappresentanti indipendenti designati dagli azionisti, i quali possono rilasciare procure e istruzioni anche per via elettronica in vista dell’assemblea generale. Il mandato del consiglio d’amministrazione è di un anno secondo la legge, ma contrariamente a quanto previsto dall’iniziativa può essere prolungato fino a tre anni per disposizione statutaria. Il progetto rinuncia invece a introdurre una nuova disposizione penale, in quanto considera sufficiente il vigente diritto penale. L’obbligo di voto per le casse pensioni è strutturato in modo più libero rispetto all’iniziativa popolare: le casse pensioni esercitano i loro diritti di voto se «è loro conferita la possibilità di farlo».
Contrariamente all’iniziativa popolare, il controprogetto indiretto contemplava disposizioni più precise sull’obbligo di diligenza del consiglio d’amministrazione e della direzione in materia di retribuzioni. Inoltre, il controprogetto indiretto prevedeva disposizioni meno restrittive per l’azione di restituzione di retribuzioni indebitamente versate.
1.1.6.3 Progetto 2 dell’oggetto 10.443 e secondo controprogetto diretto
Il progetto contemplato nel rapporto complementare del 22 novembre 2010 corrispondeva integralmente al progetto del rapporto precedente del 25 ottobre 2010. Prevedeva però aggiuntivamente, attuando per analogia il modello dei tantièmes della CET-S (cfr. cap. 1.1.6.1), disposizioni di diritto societario e fiscale sulle retribuzioni molto elevate (spesso erroneamente designate come «tassa sui bonus»)30. Il progetto 2 dell’oggetto 10.443 è però naufragato, poiché il Consiglio nazionale ha bocciato due volte l’entrata in materia31.
In seno alla CAG-N, le disposizioni di diritto fiscale sulle retribuzioni molto elevate furono riprese in seguito in un nuovo controprogetto diretto32: per le retribuzioni versate a un membro del consiglio d’amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo o a un dipendente, la parte eccedente i tre milioni di franchi per anno civile per ogni beneficiario o persone a questi vicine avrebbe dovuto valere come retribuzione molto elevata e fiscalmente non sarebbe più stata considerata come onere giustificato dall’uso commerciale. Tuttavia, anche questo controprogetto diretto fu affossato in Consiglio nazionale nella votazione finale del 15 giugno 201233. Di conseguenza, dopo vari anni di deliberazioni il Parlamento non
30 Cfr. paragramma progetto 2 sessione autunnale 2011 decisione del Consiglio degli Stati (http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2010/20100443/S2-3%20F.pdf), soprattutto art. 731n P CO (diritto della società anonima) o art. 59 cpv. 3 P LIFD e art. 25 cpv. 1ter P LAID (diritto fiscale).
31 Boll. Uff. 2011 N 1949.
32 Comunicato stampa della CAG-N del 2 feb. 2012.
33 Boll. Uff. 2012 N 1234 segg.