Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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aveva ancora deciso quale raccomandazione di voto emanare per la votazione sull’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»34.
1.1.7 Accettazione dell’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»
La contromossa del nuovo controprogetto indiretto riuscì soltanto in Parlamento. Il 3 marzo 2013 il controprogetto apparteneva già alla storia del diritto: l’iniziativa «contro le retribuzioni abusive» era stata accettata dal 68 per cento dei votanti e da tutti i Cantoni35, con il secondo miglior risultato che un’iniziativa popolare avesse mai registrato, superato soltanto da quello ottenuto dall’iniziativa popolare «Per un giorno della Festa nazionale festivo».
Con l’accettazione dell’iniziativa popolare, l’articolo 95 Cost.36 sull’attività economica privata veniva completato con un capoverso 3 di diritto materiale:
3Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi:
a. l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;
b. i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;
c. gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;
d. l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a-c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.
L’articolo 197 Cost., in cui sono raccolte le disposizioni transitorie della Costituzione federale, veniva completato con un numero 10 dal seguente tenore:
Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.
Il Consiglio federale era dunque tenuto a emanare un’ordinanza per l’attuazione dell’articolo 95 capoverso 3 Cost. entro un anno dall’accettazione dell’iniziativa.
34Boll. Uff. 2012 S 637.
35Cfr. http://www.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis348.html.
36Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 apr. 1999 (Cost.; RS 101).