Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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1.1.8 Attuazione dell’articolo 95 capoverso 3 Cost.

1.1.8.1 Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA)

Il DFGP ha quindi incaricato l’UFG di pianificare i lavori di attuazione in modo da consentire al Consiglio federale di mettere in vigore l’ordinanza già al 1° gennaio 201437.

Il 14 giugno 2013 il DFGP ha avviato l’indagine conoscitivascritta sull’avamprogetto e sul corrispondente rapporto esplicativo38. Al termine della consultazione, che scadeva il 28 luglio 2013, erano pervenuti 71 pareri, alcuni dei quali assai estesi. Nonostante le molte proposte di modifica, l’avamprogetto veniva accolto favorevolmente, poiché garantiva un equilibrio adeguato tra gli imperativi della disposizione costituzionale e la praticabilità a livello di attuazione39. Il 26 agosto e il 5 e 6 settembre 2013 venivano consultate le Commissioni degli affari giuridici delle due Camere, il cui parere era anch’esso benevolo.

Il DFGP finalizzava quindi il progetto alla luce dei risultati dell’indagine conoscitivae redigeva il rapporto complementare dell’8 ottobre 2013. Il 20 novembre 2013 il Consiglio federale decideva di mettere in vigore l’ordinanza del 20 novembre 201340 contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) al 1° gennaio 2014.41

1.1.8.2 Inapplicabilità diretta dell’articolo 95 capoverso 3 e primato dell’OReSA

Il DFGP ha ritenuto che l’articolo 95 capoverso 3 lettere a–d Cost. non fosse direttamente applicabile. Tale giudizio si fondava sul capoverso programmatico introduttivo, che definisce «principi» le prescrizioni impartite alle lettere a e b. Nel testo della disposizione costituzionale vi sono importanti elementi che necessitano talmente di interpretazione da poter essere attuati soltanto dal Parlamento, o nella fase transitoria dal Consiglio federale, mediante adozione di un atto normativo. Si tratta dunque di un mandato legislativo.

Tutte le prescrizioni previste all’articolo 95 capoverso 3 Cost. sono riassunte in un'unica ordinanza (cfr. cap. 1.1.8.3 seg.). Benché tale ordinanza comporti necessariamente una parziale modifica del Codice delle obbligazioni42, il DFGP ha rinunciato a intervenire anche formalmente nella legge federale, ossia in un atto

37 Comunicato stampa del DFGP del 26 mar. 2013.

38 Comunicato stampa del DFGP del 14 giu. 2013; rapporto esplicativo del DFGP del 14 giu. 2013 sull’avamprogetto relativo all’ordinanza contro le retribuzioni abusive (ORAbu); cfr. NZZ del 15 giu. 2013, n. 136.

39 Ricapitolazione delle prese di posizione: avamprogetto d'ordinanza contro le retribuzioni abusive, del 4 set. 2013.

40 RS 221.331

41 Comunicato stampa del 20 nov. 2013; disegno di ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA), rapporto complementare dell’DFGP dell’8 ott. 2013 sul disegno di ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA), ST 2014/1-2, pag. 46 segg.; NZZ del 10 dic.2013, n. 287, pag. 29 («Aufgeblasene Mängelliste zu den neuen «Minder»-Regeln»).

42 Legge federale del 30 mar. 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (CO; RS 220)