Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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partecipare all’assemblea. Il principio secondo cui un diritto deve essere esercitato con riguardo si applica anche alla scelta del luogo di riunione e se non è rispettato le deliberazioni dell’assemblea sono perlomeno contestabili (art. 706 cpv. 2 n. 1 e 2 CO). È ad esempio vietato anche prevedere che l’assemblea si svolga in una lingua sconosciuta alla maggioranza degli azionisti.

L’assemblea generale può tenersi simultaneamente in più luoghi, a condizione che gli interventi dei partecipanti vengano trasmessi in diretta audiovisiva (art. 701a cpv. 2). Se lo statuto non dispone altrimenti, il consiglio d’amministrazione designa il luogo di riunione principale, dove deve trovarsi chi dirige l’assemblea. In tale luogo devono essere presenti anche l’ufficio di revisione o il revisore abilitato o il perito revisore abilitato, e se del caso, la persona incaricata di registrare con atto pubblico le deliberazioni (art. 701a cpv. 3 n. 1–3). Nel luogo di riunione principale il verbale è tenuto secondo l’articolo 702 (art. 701a cpv. 3 n. 4). Benché vi siano più luoghi di riunione, a livello formale esiste una sola assemblea generale.

L’assemblea generale può svolgersi all’estero se lo statuto lo prevede314 e se è stato designato un rappresentante indipendente (art. 701b cpv. 1). Per le società quotate in borsa ciò risulta già dall’articolo 689c. Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa si può rinunciare a designare un rappresentante indipendente sempre che tutti gli azionisti acconsentano a riunirsi all'estero (art. 701b cpv. 2). Se lo statuto non prevede disposizioni al riguardo, spetta al consiglio d’amministrazione stabilire le modalità di espressione del consenso degli azionisti (art. 701b cpv. 2). Può prevedere che la mancata risposta entro un termine adeguato equivale alla rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente (cfr. art. 727a cpv. 3 CO).

È anche ammesso lo svolgimento dell’assemblea generale in svariati luoghi di riunione esteri o in più luoghi di riunione in Svizzera e all’estero. In simili casi si applicano le disposizioni dell'articolo 701a capoversi 2 e 3. Queste disposizioni si applicano anche nel caso in cui il luogo di riunione principale sia all’estero.

Se una disposizione statutaria consente lo svolgimento dell’assemblea generale all’estero, le deliberazioni dell'assemblea generale sono nulle se è stato scelto un luogo di riunione che sopprime o limita di fatto il diritto degli azionisti di prendere parte all’assemblea (art. 706b n. 1 e 2 CO).

Alle deliberazioni che richiedono l’atto pubblico di un’assemblea generale che si tiene all’estero, si applica il nuovo articolo 25 dell’ORC315.

2.1.29 Impiego di mezzi di comunicazione elettronici

Art. 701c Esercizio dei diritti dell’azionista

L’articolo 701c crea la base legale che permette agli azionisti di esercitare il loro diritto di voto anche per via elettronica (direct voting) nell’ambito di un’assemblea generale che si svolge in almeno un luogo di riunione fisico. Lo statuto deve sancire almeno i principi.

314 La disposizione statutaria sullo svolgimento dell’assemblea in una località estera dev’essere adottata a maggioranza qualificata (art. 704 cpv. 1 n. 10).

315 RS 221.411