Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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In virtù del principio dell’immediatezza, gli azionisti devono potersi formare un’opinione basandosi anche sugli interventi del consiglio d’amministrazione e degli altri azionisti (cpv. 2 n. 2 e 3). Occorre pertanto garantire che ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte all’assemblea. Il consiglio d’amministrazione deve assicurare che l’identità dei partecipanti sia inequivocabilmente accertata (cpv. 2 n. 1) e che il risultato delle votazioni non possa essere falsato (cpv. 2 n. 4). In virtù del principio secondo cui un diritto deve essere esercitato con riguardo, il consiglio d’amministrazione, nell’impiego di mezzi di comunicazione elettronici, deve tenere conto dei sistemi di gestione vecchi ma ancora ampiamente diffusi e garantire la compatibilità con Apple e PC. L’azionista con capacità tecniche ed equipaggiamento nella media deve poter impiegare i propri mezzi di comunicazione elettronici.

Il consiglio d’amministrazione deve anche tenere conto degli sviluppi tecnici. È quindi ipotizzabile che, a seconda della diffusione di un apparecchio tecnico (attualmente p. es. il tablet) o di un software, debba adeguare i mezzi di comunicazione elettronici (p. es. mettendo a disposizione l’applicazione del caso).

Art. 701f Problemi tecnici della società

Se sono insorti problemi tecnici nella società, il consiglio d’amministrazione deve ripetere comunque la votazione o l’elezione. Non può esimersi da questo obbligo nemmeno nel caso in cui possa dimostrare che i problemi tecnici non hanno minimamente influito sull’esito della votazione o dell’elezione. Gli azionisti hanno il diritto irrinunciabile a che le votazioni e le elezioni sugli oggetti all’ordine del giorno vengano svolte in maniera formalmente corretta.

Secondo il capoverso 1, l’assemblea generale va riconvocata in un secondo tempo quando non può svolgersi nella forma prescritta dalla legge o dallo statuto a causa di problemi tecnici della società. In tal caso non occorre osservare il termine previsto dall’articolo 700 capoverso 1 per la convocazione dell’assemblea: è sufficiente che la data dell’assemblea venga stabilita in modo tale da non escludere a priori la partecipazione della maggioranza degli azionisti. Se l’ordine del giorno iniziale è adeguato o integrato vanno rispettate le disposizioni legali e statutarie sulla convocazione, visto che si tratta de facto di una nuova convocazione. S’intende così evitare che le severe prescrizioni sulla convocazione siano eluse invocando presunti problemi tecnici allo scopo di aggiungere nuovi oggetti all’ordine del giorno.

Non sono considerati problemi tecnici della società, le difficoltà degli azionisti con le loro imprese di telecomunicazione. Se, tuttavia, un’importante impresa di telecomunicazione, di cui buona parte degli azionisti è cliente, ha problemi di notevole entità, il consiglio d’amministrazione non può ignorare queste difficoltà, ma deve interrompere per un breve periodo l’assemblea generale o convocarla in un secondo tempo. I problemi con il proprio hardware e con i software generali, in particolare il browser impiegato, rientrano nella sfera di responsabilità degli azionisti.

Secondo il capoverso 2 gli oggetti trattati prima dell’insorgere dei problemi tecnici non devono essere nuovamente iscritti all’ordine del giorno ed essere oggetto di una nuova deliberazione. Le deliberazioni prese prima dell’insorgere dei problemi tecnici restano valide fatte salve altre condizioni (p. es. il rispetto di un quorum qualificato).