Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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Art. 701g Forum elettronico
Secondo l’articolo 701g il consiglio d'amministrazione delle società le cui azioni sono quotate in borsa mette a disposizione degli azionisti un forum elettronico (di seguito: forum) nel periodo che intercorre dalla convocazione dell'assemblea generale ordinaria o dell’assemblea generale straordinaria (cfr. art. 700 cpv. 1) fino a due giorni prima del suo svolgimento. S’intende così migliorare le possibilità di comunicazione tra gli azionisti prima dell’assemblea generale, oggi considerate insoddisfacenti319, e facilitare la comunicazione tra gli azionisti e il consiglio d’amministrazione, il quale non è tuttavia obbligato dall'articolo 701g né ad aprire il libro delle azioni né a implementare il forum sull’arco di tutto l’anno.
Secondo il capoverso 2, il forum permette agli azionisti in particolare di discutere l’ordine del giorno e le proposte avanzate in sede di assemblea generale. La comunicazione tra gli azionisti deve essere possibile (p. es. in una chat room), altrimenti non si tratterebbe di un forum per discutere l’ordine del giorno e le proposte320. Gli azionisti devono potersi esprimere anche in merito a tematiche che, pur non essendo iscritte all’ordine del giorno, sono rilevanti per la società. Devono inoltre poter formulare raccomandazioni di voto321. Le operazioni effettuate d’intesa o come gruppi organizzati sono rette dall’articolo 10 dell’ordinanza del 25 ottobre 2008322 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sulle borse, OBVM-FINMA). Per quanto riguarda il forum è decisivo stabilire se il diritto di voto viene esercitato liberamente da ciascun azionista o se viene esercitato in gruppo in seguito a un’intesa strutturale323.
Giusta il capoverso 3, il consiglio d’amministrazione può partecipare attivamente al forum e riprenderne le idee, le osservazioni, i punti di critica e altri aspetti in sede di assemblea generale. La sua partecipazione deve rispettare il principio dell’oggettività e l’obbligo della parità di trattamento degli azionisti. Deve difendere la sua posizione con la necessaria diligenza (art. 717 CO). Il consiglio d’amministrazione non deve strumentalizzare le persone facendo sì che intervengano nel forum sotto il proprio nome, ma a favore del consiglio d’amministrazione. Non può inoltre acquistare voti, il che non violerebbe soltanto i suoi obblighi di diligenza, ma pure i buoni costumi (art. 19 cpv. 2 CO).
Secondo il capoverso 4 la partecipazione al forum non può avvenire in forma anonima. Il consiglio d’amministrazione deve provvedere a che gli altri partecipanti possano identificare gli azionisti (p. es. al momento del login nella chat room).
319 Cfr. KARIM MAIZAR, Die Willensbildung und Beschlussfassung der Aktionäre in schweizerischen Publikumsgesellschaften, Zurigo 2012, pag. 374 segg.; PETER FORSTMOSER/HERBERT WOHLMANN/KARL HOFSTETTER, Stärkung der Aktionärsdemokratie durch das Internet, in: NZZ del 3. apr. 2012, n. 79, pag. 29.
320 Secondo Duden, Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim 2003.
321 Cfr. riguardo alle agevolazioni degli obblighi dell’organo preposto alla pubblicazione: organo preposto alla pubblicazione della SIX Swiss Exchange SA, Empfehlung V-02-10 Gruppenbegriff und indirektes Halten im Zusammenhang mit Abstimmungsempfehlungen, pag. 124 segg., in: relazione annuale 2010.
322 RS 954.193
323 Cfr. ROLF H. WEBER, art. 20 N 91, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt (ed.), Basler Kommentar Börsengesetz und Finanzmarktaufsichtsgesetz, Basilea 2011; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo 2009, § 7 N 70 segg.