Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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Secondo il capoverso 5 il consiglio d’amministrazione disciplina i dettagli, in particolare l’accesso al forum e il mantenimento della sua funzionalità. Un azionista con capacità tecniche ed equipaggiamento nella media deve poter partecipare al forum collegandosi a Internet. Il consiglio d’amministrazione deve anche provvedere a che il forum sia strutturato in maniera adeguata e contenga le informazioni suscettibili di semplificare la discussione sugli oggetti complessi (p. es. il link alla relazione sulle retribuzioni, al conto annuale o al curriculum vitae di un candidato alle elezioni). Ai fini dell’oggettività, può ad esempio anche eliminare dal forum dichiarazioni che costituiscono una manifesta lesione della personalità, sempreché sia rispettato il principio secondo cui un diritto deve essere esercitato con riguardo. Gli azionisti devono poter accedere alle norme del consiglio d’amministrazione nel forum elettronico.
Anche le società non quotate possono prevedere un forum. L’istituzione di questo servizio è consigliato soprattutto in presenza di un azionariato molto frammentato.
La decisione di estendere il termine di convocazione dell’assemblea generale ordinaria annuale da 20 a 30 giorni è stata presa anche nell’interesse del forum. Soprattutto in vista dell’assemblea generale ordinaria annuale, il vigente termine di convocazione di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, è da considerarsi troppo breve per consentire agli azionisti di formarsi efficacemente un’opinione, e ciò anche in presenza un forum (cfr. art. 700 cpv. 1).
2.1.30 Svolgimento dell’assemblea generale
Art. 702 cpv. 2 – 4 Misure preparatorie; processo verbale
L’articolo 702 capoverso 2 precisa il contenuto del verbale dell’assemblea generale.
Il numero 1 viene adeguato alle nuove regole in materia di rappresentanza (cfr. art. 689 segg.).
Se l’assemblea generale si svolge simultaneamente in più luoghi (cfr. art. 701a), il protocollo deve indicare il luogo di riunione principale (n. 2).
Il protocollo deve constatare anche le deliberazioni e i risultati dei voti, con indicazione della ripartizione esatta dei voti (n. 3).
Il numero 4 precisa che le domande di ragguagli e le relative risposte devono figurare nel processo verbale soltanto se sono state trattate nel corso dell’assemblea. Le domande scritte di ragguagli di cui all’articolo 697 capoverso 2 non devono invece essere messe a verbale.
Ulteriori modifiche sono riconducibili all’impiego di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento dell’assemblea generale (cfr. art. 701c segg.). Il processo verbale deve ad esempio contenere informazioni circa l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici, il numero dei voti emessi per via elettronica e l’insorgere di problemi tecnici durante l’assemblea (n. 6 e 8).
Se nelle società non quotate in borsa è scelto un luogo di riunione estero (art. 701b) o se viene svolta un’assemblea generale virtuale (cfr. art. 701d), in caso di rinuncia a un rappresentante indipendente, il protocollo deve indicare che tutti gli azionisti vi hanno acconsentito (n. 7).