Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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è differenza alcuna tra la maggioranza assoluta e quella semplice. La nozione di maggioranza assoluta avrebbe senso soltanto nel caso di un’elezione. Conformemente all’articolo 703, i membri e il presidente e del consiglio d’amministrazione sono eletti, come finora, a maggioranza semplice. Lo stesso vale per la nomina dell’ufficio di revisione.
L’elenco delle deliberazioni che richiedono la maggioranza qualificata è completato in base alle disposizioni in parte nuove dell’avamprogetto (art. 704 cpv. 1 n. 1–13). Il nuovo elenco comprende ora anche la riunione di azioni (n. 2, cfr. art. 623), il conferimento mediante compensazione (n. 3, cfr. art. 634a), l’introduzione di un margine di variazione del capitale (n. 5, cfr. art. 653s segg.), la conversione di buoni di partecipazione in azioni (n. 6), il cambiamento della moneta del capitale azionario (n. 9), la deliberazione sulla base statutaria del luogo di riunione estero dell’assemblea generale o dell’assemblea generale virtuale (n. 10) e l'introduzione di una clausola arbitrale statutaria (n. 13).
Il capoverso 2 precisa che le disposizioni statutarie adottate a maggioranza qualificata possono essere abrogate soltanto a maggioranza qualificata. In caso contrario sarebbe possibile abrogare a maggioranza semplice le clausole statutarie che, a tutela degli azionisti minoritari, subordinano determinate deliberazioni a una maggioranza qualificata; il che renderebbe assolutamente inefficaci i quorum previsti dallo statuto.
Nelle società quotate in borsa con un elevato numero di azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni, può accadere che de facto i quorum previsti dallo statuto non possano più essere raggiunti, in quanto sono calcolati in base all’intero capitale azionario anziché in base ai voti rappresentati. In simili casi spetta al giudice dichiarare nulla la disposizione in questione325.
Art. 704a Conversione di azioni in buoni di partecipazione
Il diritto vigente non disciplina né il processo di conversione di azioni in buoni di partecipazione né quello inverso. La conversione indiretta di azioni in capitale di partecipazione mediante riduzione del capitale azionario con emissione simultanea (con l’ammontare della riduzione) di buoni di partecipazione interamente liberati è chiaramente ammessa (lo stesso vale per il caso inverso).
Nella prassi la conversione diretta di capitale azionario in capitale di partecipazione è ammessa se sono rispettate le seguenti condizioni cumulative326:
- una disposizione statutaria deve prevedere espressamente la conversione diretta di azioni in buoni di partecipazione come è il caso per la conversione di azioni al portatore in azioni nominative o viceversa (cfr. art. 622 cpv. 3 e 627 n. 7 CO);
- tutti gli azionisti interessati devono acconsentire alla conversione delle loro azioni in buoni di partecipazione. Il consenso può essere dato o nell’ambito di una decisione unanime all’unanimità dell’assemblea generale (in cui tutti gli azionisti interessati sono presenti o validamente rappresentati) o mediante dichiarazione scritta diretta alla società. Se non tutti gli azionisti interessati presenziano all’assemblea generale, la decisione sulla conversione è vincola-
325 Cfr. DTF 117 II 290 segg., 314 seg. basata sul vecchio diritto della società anonima.
326 Cfr. comunicazione della prassi dell’UFRC 1/09 del 12 mar. 2009.