Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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Anche il diritto degli azionisti di prendere visione del processo verbale dell’assemblea va adeguato all’evoluzione della tecnica: secondo il capoverso 3, entro 20 giorni dallo svolgimento dell’assemblea generale, gli azionisti devono poter consultare per via elettronica il verbale o riceverne su richiesta una copia gratuita. All’occorrenza il verbale può essere anche spedito via e-mail. Le spese di spedizione sono a carico della società. Giusta il capoverso 4, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, le deliberazioni e i risultati delle nomine con indicazione esatta dei dati inerenti al voto (cfr. cpv. 2 n. 3) devono essere resi disponibili per via elettronica al più tardi due giorni dopo l'assemblea generale. La spedizione per via elettronica non comporta pressoché alcun onere, ma è nel grande interesse degli azionisti.

Art. 702a Diritto di esprimersi dei membri del consiglio d’amministrazione e

della direzione

Di norma, l’assemblea generale è convocata e svolta dal consiglio d’amministrazione. Secondo l’articolo 702a° i membri del consiglio d'amministrazione o della direzione possono esprimersi su ogni oggetto all'ordine del giorno e formulare proposte. Hanno il diritto di partecipare all’assemblea generale anche se non sono azionisti (cfr. art. 691 cpv. 2bis).

Né i membri del consiglio d’amministrazione né quelli della direzione godono invece di un diritto di partecipazione che possono dedurre in giudizio; il tenore dell’attuale articolo 702a CO non è chiaro al riguardo324. Con lo snellimento del tenore della disposizione in questione, viene chiarito che l’assemblea generale, ad esempio sotto forma di riunione di tutti gli azionisti (art. 701 CO), può essere svolta in parte o addirittura interamente senza il consiglio d’amministrazione o la direzione. I membri del consiglio d’amministrazione sono liberi di reagire come credono al rifiuto di ammetterli all’assemblea generale. Nel caso estremo, non avranno altra scelta che presentare le loro dimissioni al consiglio d’amministrazione.

Art. 703, 704 cpv. 1 e 2 Deliberazioni e nomine;

in genere; deliberazioni importanti

Gli articoli 703 e 704 sono modificati in seguito all’introduzione delle nuove norme sul diritto di emanare istruzioni in caso di rappresentanza (cfr. art. 689c seg.): le maggioranze non sono più calcolate in base ai voti rappresentati, bensì secondo i voti emessi. Secondo l’articolo 703 capoverso 3 le astensioni non contano come voti emessi. Non è possibile derogare a questa disposizione, nemmeno in virtù dello statuto.

L’articolo 703 capoverso 1 corrisponde al capoverso 3 del vigente articolo 700 CO e menziona esplicitamente il diritto di intentare un’azione a spese della società (cfr. art. 697j).

La frase introduttiva dell’articolo 704 capoverso 1 è modificata in base al testo dell’articolo 703. Anche in questo caso la maggioranza sarà calcolata in base ai voti emessi. L’aggettivo «assoluta» viene stralciato, in quanto in queste votazioni non vi

324 Cfr. DIETER DUBS/ROLAND TRUFFER, art. 702a N 2 segg., in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (ed.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4a ed., Basilea 2012.