Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
In entrambi i casi si tratta di reati speciali in senso proprio perseguiti d’ufficio60. I membri degli organi devono aver agito scientemente; la commissione per dolo eventuale è pertanto esclusa.61
1.1.8.4 Validità temporale dell’OReSA
L’ordinanza del 20 novembre 2013 contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA)62 è in vigore dal 1° gennaio 2014 (art. 33 ORe-SA). In virtù delle disposizioni transitorie (art. 26 segg. OReSA), diviene gradualmente applicabile assieme alle disposizioni penali.
La validità temporale dell’OReSA non è limitata. Tuttavia, in virtù dell’articolo 197 numero 10 Cost.63, il Consiglio federale abrogherà l’ordinanza al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni legali di esecuzione. Il presente avamprogetto rappresenta un primo passo verso l’attuazione a livello di legge dell’articolo 95 capoverso 3 Cost.
1.1.9 Rinvio del disegno del 21 dicembre 20017 e mandato del Parlamento
Nell’estate 2013, tanto il Consiglio nazionale quanto il Consiglio degli Stati hanno rinviato al Consiglio federale il disegno 2007, in sospeso dall’autunno 2010, e de facto anche le disposizioni di diritto azionario contenute nel disegno 2008, incaricandolo di integrare le disposizioni di attuazione dell’articolo 95 capoverso 3 Cost.64 nel disegno 200765.
Nel presente avamprogetto, il Consiglio federale approfitta del mandato impartito per apportare alcuni adeguamenti e miglioramenti puntuali alle disposizioni del disegno 2007. Raccoglie inoltre dal Parlamento e dall’opinione pubblica alcuni aspetti che gli paiono importanti.
1.2 Duplice unitarietà del progetto
L’avamprogetto intende volutamente realizzare una revisione unitaria del diritto azionario. Non prevede né una scissione in due parti del diritto azionario (società quotate in borsa / società non quotate) né un progetto separato per l’attuazione dell’articolo 95 capoverso 3 Cost. Queste forme di «splitting» sono state entrambe espressamente abbandonate nell’ambito della trattazione della revisione del diritto azionario del 2007:
60 Rapporto esplicativo, pag. 33 segg.; rapporto complementare, pag. 14 seg.
61 Rapporto complementare, pag. 14 e 16.
62 RS 221.331
63 RS 101
64 RS 101
65 Boll. Uff. 2013 N 884 segg.; Boll. Uff. 2013 S 568 segg.