Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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devono tuttavia rendere verosimile un interesse degno di protezione (cpv. 4; cfr. anche art. 958e cpv. 2 CO).
Art. 717 titolo marginale e cpv. 1bisObbligo di diligenza e di fedeltà; in genere
Il nuovo capoverso 1bisprevede esplicitamente, oltre all’obbligo di diligenza generale enunciato nell’articolo 717 capoverso 1 CO, un obbligo di diligenza specifico del consiglio d’amministrazione e delle persone che si occupano della gestione relativo alla determinazione delle retribuzioni. Essi devono provvedere a che le retribuzioni siano fissate tenendo conto non solo della situazione economica dell’impresa, ma anche della sua prosperità duratura. Le retribuzioni devono inoltre essere in un rapporto adeguato con i compiti, le retribuzioni e la responsabilità dei destinatari.
Il capoverso 1bisprecisa che il consiglio d’amministrazione e le persone che si occupano della gestione possono essere chiamati, nell’ambito di un’azione di responsabilità, a rispondere di un danno per negligenza causato alla società al momento di determinare le retribuzioni. Le retribuzioni dei quadri superiori che sono conformi alla prassi di mercato e non possono essere oggetto di un’azione di restituzione conformemente all’articolo 678 capoverso 1 poiché non sono manifestamente sproporzionate rispetto alla controprestazione fornita, potrebbero quindi in ogni caso comportare la responsabilità del consiglio d’amministrazione se non sono fissate tenendo conto della situazione economica dell’impresa e della sua prosperità duratura o dei compiti, delle prestazioni e delle responsabilità dei beneficiari.
Secondo il criterio della situazione economica, le retribuzioni devono essere fissate anche in base all’andamento degli affari dell’impresa (i criteri da considerare sono, tra gli altri, la copertura del capitale, il tasso d’indebitamento, la situazione reddituale e il margine lordo di autofinanziamento). Le retribuzioni sono fissate soppesando i successi e gli insuccessi dell’impresa.
La considerazione della situazione economica dell’impresa nell’ambito della concretizzazione dell’obbligo di diligenza in materia di retribuzioni non è in contraddizione con l’abbandono di questo criterio per l’azione di restituzione di prestazioni secondo l’articolo 678 capoverso 1. In effetti, l’obiettivo dell’articolo 678 è la protezione del patrimonio sociale, che deve essere difeso contro i prelevamenti occulti di utili e capitale, indipendentemente dalla situazione economica dell’impresa. L’obiettivo dell’articolo 717 capoverso 1bisè per contro di garantire la diligenza del consiglio d’amministrazione e delle persone che si occupano della gestione nell’ambito della determinazione delle retribuzioni e in questo contesto considerare la situazione economica dell’impresa è fondata.
La nozione di prosperità duratura dell’impresa non è nuova nel diritto svizzero (art. 960e cpv. 3 n. 4 CO). Riferita all’obbligo di diligenza in materia di determinazione delle retribuzioni, questa nozione indica che la politica di retribuzione non deve provocare una corsa agli utili a breve termine, ma, al contrario, dovrebbe favorire la costanza degli utili, nell’interesse della società a lungo termine. Il consiglio d’amministrazione e le persone che si occupano della gestione dispongono di un margine di discrezione al momento della determinazione delle retribuzioni; le retribuzioni non devono essere fissate meccanicamente in base a soli indici economici. Si pensi ad esempio al caso in cui, nonostante un’impresa si trovi in una situazione economica difficile, è opportuno versare salari attrattivi per non perdere dirigenti o specialisti altamente qualificati o per poterli reclutare.