Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 137Fedlex · Rapporto esplicativo

Secondo il capoverso 2, se si trova in conflitto d’interessi, il presidente ne informa il vicepresidente. Se la società non prevede questa funzione, il presidente si rivolge al consiglio d’amministrazione.

A seconda del tipo e delle potenziali conseguenze del conflitto d’interessi per la società, il presidente (cpv. 1) o il vicepresidente (cpv. 2) informa gli altri membri del consiglio d’amministrazione. Questo, di norma, è il caso. Il regolamento d’organizzazione può prevedere che il presidente informi il consiglio d’amministrazione di tutti i conflitti d’interesse a lui noti.

Secondo il capoverso 3 il consiglio d’amministrazione o il (vice)presidente prende i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli interessi della società341. Ovviamente il membro interessato del consiglio d’amministrazione non può prendere parte alla decisione relativa all’opportunità di adottare provvedimenti. La ricusazione può estendersi all’esame della questione e alla deliberazione o, in casi meno gravi, soltanto alla votazione. Se l’interessato è ad esempio l’unico a disporre delle conoscenze specialistiche necessarie per valutare la questione, può rivelarsi indispensabile che prenda parte all’esame del caso e si astenga unicamente al momento della decisione. Se il presidente o il vicepresidente non ha dovuto informare i restanti membri del consiglio d’amministrazione, spetta a lui adottare le misure secondo il capoverso 3.

Se il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società, il regolamento d'organizzazione stabilisce le norme applicabili ai conflitti d’interessi (cfr. art. 716b cpv. 2 n. 4). Di conseguenza, il consiglio d’amministrazione deve definire procedure chiare e partecipare attivamente alla risoluzione dei conflitti.

In forza dell’obbligo di fedeltà previsto dal diritto azionario (art. 717 CO), i membri del consiglio d’amministrazione e della direzione sono tenuti a evitare per quanto possibile di trovarsi in un conflitto d’interessi. Se i membri del consiglio d’amministrazione e della direzione, venendo meno ai loro doveri e in modo colpevole, danneggiano la società a causa di un conflitto di interessi, rispondono del danno cagionato conformemente all’articolo 754 CO. Ciò vale in particolare anche per i membri del consiglio d’amministrazione che, pur essendo a conoscenza di un conflitto d’interessi, non fanno nulla per porvi rimedio e contravvengono in tal modo all’articolo 717a capoverso 3.

Art. 718 Titolo marginale Rappresentanza; in genere

Nuova numerazione del titolo marginale a causa delle modifiche nella sistematica.

341 Cfr. PETER BÖCKLI/CLAIRE HUGUENIN/FRANÇOIS DESSEMONTET, Expertenbericht der Arbeitsgruppe «Corporate Governance» zur Teilrevision des Aktienrechts, Zurigo 2004, pag. 208 seg.