Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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2.1.32 Responsabilità per il fatto degli organi

Art. 722 Responsabilità per il fatto degli organi

In tedesco il titolo marginale viene corretto. Non si tratta di responsabilità degli organi ma della responsabilità della società per il fatto degli organi (art. 55 CC342) e delle persone autorizzate a rappresentare la società. Il contenuto della disposizione rimane immutato.

2.1.33 Rischio d’insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Le precedenti disposizioni riguardanti la perdita di capitale e l’eccedenza dei debiti della società sono interamente rivedute. Gli indicatori supplementari di difficoltà economiche e il graduale coinvolgimento di servizi esterni dovrebbero permettere al consiglio d’amministrazione di prendere misure di risanamento prima di quanto possa farlo attualmente. Queste misure dovrebbero poter essere adottate prima o a complemento degli strumenti di risanamento previsti nel nuovo diritto del concordato.

Art. 725 Rischio d’insolvenza

L’articolo 725 è dedicato al rischio d’insolvenza, il principale tra i meccanismi di allerta menzionati sopra (cfr. cap. 1.3.7.1), e agli obblighi di intervento che ne risultano.

Secondo l’articolo 716a capoverso 1 numero 3, l’allestimento del piano finanziario fa parte dei compiti intrasmissibili e inalienabili del consiglio d’amministrazione. Il nuovo articolo 725 rafforza questo obbligo nell’imminenza di problemi di liquidità, aggiungendo agli elementi pianificatori alcuni obblighi di intervenire il cui adempimento deve essere prontamente sorvegliato. L’articolo 725 diviene prioritario rispetto alle regole concernenti la perdita di capitale e l’eccedenza dei debiti e costituisce il fulcro del nuovo diritto in materia di risanamento nel CO.

Vi è insolvenza ai sensi del capoverso 1 allorquando il debitore non è più in grado, sul lungo termine, di far fronte ai suoi debiti e quindi non dispone dei fondi per pagarli né, se del caso, del credito necessario per procurarsi tali fondi343, fermo restando che un’episodica incapacità di pagare tempestivamente non costituisce insolvenza344. Vi è un fondato timore di insolvenza segnatamente quando aumentano gli indizi secondo cui, nei successivi 12 mesi, sarà impossibile adempiere gli obblighi di pagamento, in conseguenza di singoli eventi o per modifiche strutturali nel contesto aziendale. Il periodo di 12 mesi corrisponde al periodo decisivo per ammettere la continuità dell’esercizio secondo il diritto contabile (art. 958a CO).

L’avamprogetto introduce importanti novità per quanto concerne le conseguenze giuridiche, rispettivamente gli obblighi d’intervenire in caso d’insolvenza; prima di tutto vi è l’obbligo del consiglio d’amministrazione di allestire un piano di liquidità

342 RS 210

343 DTF 111 II 206

344 DTF 109 II 78