Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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Il criterio secondo cui deve sussistere un rapporto adeguato tra la retribuzione e i compiti, le prestazioni e la responsabilità del beneficiario serve a esplicitare che in questo ambito il rispetto dell’obbligo di diligenza non va valutato soltanto in base alla situazione economica globale dell’azienda, ma anche in base a elementi individuali correlati al beneficiario della retribuzione. In tal modo si intende garantire che anche in situazioni di prosperità economica e aziendale le retribuzioni non vengano fissate in modo del tutto arbitrario ma appaiano sempre giustificate dai compiti, dalle prestazioni e dalle responsabilità dei beneficiari. Questo criterio supplementare permette di rinunciare a definire per legge un limite massimo assoluto o relativo, ad esempio definendo un limite massimo di 1 milione di franchi o una forbice massima tra il salario minimo e quello massimo all’interno di un’azienda pari a un rapporto di 1 a 20 (cfr. per una maggiore trasparenza art. 626 cpv. 2 n. 3).

La nozione di adeguatezza della retribuzione non è una novità nel diritto svizzero della società anonima: figurava infatti nell’articolo 679 vCO336 e sussiste tuttora nelle cooperative (art. 904 CO). In tale contesto non ci si riferisce a un importo massimo espresso in termini assoluti bensì l’adeguatezza della retribuzione viene valutata nel singolo caso sulla base dei compiti, delle prestazioni e delle responsabilità dei beneficiari337.

Infine, la formalizzazione dell’obbligo di diligenza conformemente al capoverso 1bis non significa che le retribuzioni possano essere fissate dal consiglio d’amministrazione o dalle persone incaricate della gestione senza osservare la diligenza richiesta o l’interesse della società.

L’articolo 717 capoverso 1bisè già previsto dal controprogetto indiretto del 16 marzo 2012 all’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» (cfr.

n. 1.1.6.2)338. Il Consiglio federale non ha potuto formalizzare l’obbligo di diligenza nell’OReSA339, poiché l’articolo 95 capoverso 3 Cost.340 non costituiva una base sufficiente per fondare tale competenza (cfr. n 1.3.4.1).

Art. 717a Conflitti d’interessi

L’articolo 717a sui conflitti d’interessi in seno al consiglio d’amministrazione e all’organo superiore di direzione, contiene un’innovazione importante nell’ottica del governo d’impresa. Poiché il diritto vigente non prevede una disposizione al riguardo, si è sinora cercato di risolvere la questione applicando le norme sull’obbligo di fedeltà del consiglio d’amministrazione (art. 717 cpv. 1 OR) e nell’ambito del contratto di lavoro e del mandato (art. 321a e 398 cpv. 1 e 2 CO). Secondo il nuovo capoverso 1, i membri del consiglio d’amministrazione sono tenuti a comunicare senza indugio al presidente del consiglio d’amministrazione tutti i conflitti d’interessi che li riguardano. Il conflitto d’interessi può anche essere dovuto ad esempio al fatto che il membro di un organo societario vanta rapporti stretti con un terzo che intrattiene relazioni d’affari con la società.

336 RU 1937 185, 216 e 345; in vigore fino al 30 giu. 1992.

337 Cfr. WOLFHART BÜRGI, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band, Obligationenrecht, 5. Teil, Die Aktiengesellschaft, b/1, Rechte und Pflichten der Aktionäre (Art. 660-697), Zurigo 1957, Art. 679 aOR N 9.

338 Cfr http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2010/20100443/Testo%20per%20la% 20votazione%20finale%201%20NS%20I.pdf (pag. 8).

339 RS 221.331

340 RS 101