Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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(cpv. 1−3). L’assemblea generale va eventualmente convocata soltanto in una seconda fase (cpv. 4).

Il piano di liquidità secondo il capoverso 2 è un conto dei flussi di tesoreria ai sensi dell’articolo 961b CO che contiene elementi prospettivi ed espone separatamente lo stato e le probabili variazioni delle liquidità derivanti dagli accrediti e addebiti per le attività di esercizio, di investimento e di finanziamento. Diversamente da quanto stabilito nella revisione del diritto del concordato per quanto concerne il piano di liquidità, è previsto un periodo di 12 mesi. Tuttavia, ciò non esclude che sul piano di liquidità allestito per gli scopi del presente articolo possa essere fondata anche una domanda di moratoria concordataria secondo l’articolo 293 LEF.

Secondo il capoverso 1 il piano di liquidità è integrato in una valutazione complessiva della situazione economica della società (cfr. art. 958 CO). In questo caso, se sussiste un «fondato timore di eccedenza dei debiti» ai sensi dell’articolo 725b, vanno eseguiti gli interventi obbligatori previsti in tale disposizione.

Nel piano di liquidità può essere tenuto conto delle misure di risanamento previste dal consiglio d’amministrazione nell’ambito delle proprie competenze (art. 716 cpv. 1 CO) e delle conseguenze che se ne attendono. È quindi implicito il fatto che, già in quel momento, il consiglio d’amministrazione adotti le relative misure. Il consiglio d’amministrazione è inoltre libero di convocare l’assemblea generale, ad esempio se essa deve approvare le misure di risanamento necessarie (p. es. per un aumento ordinario del capitale).

Se rivela che non vi sono rischi d’insolvenza, il piano di liquidità deve essere sottoposto, conformemente al capoverso 3, a un revisore abilitato o al proprio ufficio di revisione. La nozione di «revisore abilitato» va interpretata secondo gli articoli 727a e seguente CO. Il revisore abilitato o l’ufficio di revisione deve verificare se la situazione patrimoniale è stata accertata in modo corretto e se le ipotesi future sono plausibili. Non è segnatamente plausibile un piano di liquidità che intende evitare una situazione d’insolvenza basandosi su ipotesi eccessivamente ottimiste del consiglio d’amministrazione.

Se il piano di liquidità rivela rischi di insolvenza o se il revisore abilitato non conferma la plausibilità del piano di liquidità, il consiglio d’amministrazione deve convocare un’assemblea generale secondo il capoverso 4 e proporle misure di risanamento. Se è impossibile eliminare i rischi d’insolvenza prima della verifica, come nel diritto vigente deve essere immediatamente convocata un’assemblea generale e devono esserle proposte misure di risanamento, segnatamente quelle per cui occorre la sua approvazione. Se le misure proposte dal consiglio d’amministrazione all’assemblea generale non sono sufficienti o se quest’ultima le rifiuta, va valutata l’applicabilità dell’articolo 725b. In ogni momento può inoltre essere opportuno avviare una procedura concordataria secondo l’articolo 293 LEF (cpv. 6).

Il tempo è un fattore critico per una procedura di risanamento e gli attori devono agire rapidamente. Per tenere conto di fattori variabili come le dimensioni dell’impresa, l’appartenenza a un gruppo, la complessità delle misure da prendere eccetera, l’avamprogetto rinuncia a prescrivere termini fissi per il rispetto degli obblighi d’intervento. Si è invece preferito sancire nel capoverso 5 un obbligo generale per il revisore abilitato, l’ufficio di revisione e il consiglio d’amministrazione, di agire «con la dovuta sollecitudine». In proposito si può fare riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di differimento del fallimento secondo cui al consiglio d’amministrazione va concesso il tempo necessario per elaborare le