Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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misure di risanamento e, se del caso, presentarle all’assemblea generale se vi sono fondate prospettive di misure efficaci e sufficienti. Altrimenti la possibilità di un differimento non entra in linea di conto e il consiglio d’amministrazione deve agire immediatamente come è tenuto a farlo secondo il diritto vigente. L’obbligo previsto nel capoverso 5 assume particolare importanza se l’eccedenza dei debiti (cfr. art. 725b) subentra in un secondo tempo, poiché in questo caso il consiglio d’amministrazione può essere chiamato a rispondere del mancato rispetto di tale obbligo.
Invece del modo di procedere descritto nei capoversi 1–4, il consiglio d’amministrazione può presentare una domanda di moratoria concordataria (art. 293 lett. a LEF) secondo il capoverso 6. La domanda di moratoria concordataria deve pure contenere un piano di liquidità (art. 293 cpv. 1 LEF) che non occorre tuttavia sottoporre a verifica. Con la nomina di un commissario o con la pubblicazione, gli interessi dei creditori sono tutelati almeno nella medesima misura in cui sono tutelati dalla normativa prevista nei capoversi 1–4. Una domanda di moratoria concordataria può essere presentata anche da un creditore (art. 293 lett. b LEF). Siffatta domanda non libera tuttavia il consiglio d’amministrazione dai suoi obblighi secondo il CO, a meno che il consiglio d’amministrazione sostenga la domanda. In situazione di eccedenza dei debiti l’avviso al giudice rende caduchi gli obblighi di intervenire secondo i capoversi 1–4.
Art. 725a Perdita di capitale
Il capoverso 1 descrive altri meccanismi di allerta principalmente relativi al capitale. La disposizione riprende soluzioni sperimentate345 ampliando nel contempo il novero dei casi in cui il consiglio d’amministrazione è chiamato a intervenire tempestivamente.
Nel numero 1 il criterio previsto dal diritto attuale, la perdita della metà del capitale, è sostituito dal criterio della perdita di un terzo del capitale e da quello delle riserve legali anticipando così rispetto al diritto vigente il momento dell’intervento del consiglio d’amministrazione (art. 725 cpv. 1 CO). Il numero 2 introduce il nuovo parametro della rapida diminuzione del capitale proprio in seguito a importanti perdite durante l’anno. Il numero 3, pure nuovo, introduce il criterio dei tre esercizi annuali in perdita. I parametri di cui al capoverso 1 sono determinati sulla base del conto annuale regolarmente redatto (art. 958 segg. CO).
Gli obblighi secondo l’articolo 725 − segnatamente l’allestimento ed eventualmente la verifica di un piano di liquidità attuale, una valutazione complessiva della situazione economica della società ed eventualmente anche la convocazione di un’assemblea generale – nascono quando si realizza una delle tre fattispecie legali del capoverso 1. Frequentemente, nelle situazioni descritte da questi tre parametri vi sono problemi di liquidità e/o di capitalizzazione.
A ciò si aggiunge, per le società senza ufficio di revisione, l’obbligo di effettuare almeno una revisione limitata dell’ultimo conto annuale (cpv. 2). Con ciò si vuole garantire che la situazione finanziaria non sia peggiore di quanto descritto dall’impresa.
345 Cfr. p. es. gli indicatori citati nella DTF 132 III 572 seg., consid. 5.1.