Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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Il rimando all’articolo 725 comprende anche l’obbligo per tutti gli interessati (consiglio d’amministrazione, revisore abilitato e ufficio di revisione) di agire con la dovuta sollecitudine (vedi art. 725 cpv. 5).
Nello statuto gli azionisti possono, se del caso, prevedere parametri supplementari che permettono di adottare misure di risanamento o d'inasprire le condizioni legali (p. es. già nel momento in cui un quarto del capitale azionario non è più coperto dalle riserve). Sono invece inammissibili parametri meno severi di quelli previsti negli articoli 725 e 725a.
Art. 725b Eccedenza dei debiti
L’articolo 725b è dedicato alla possibile eccedenza dei debiti e riprende in ampia misura l’attuale articolo 725 CO.
Succede regolarmente che le situazioni e le procedure secondo l’articolo 725 o 725a precedono i casi secondo l’articolo 725b precedano. Ma tale non è sempre il caso. Può anche essere necessario verificare se sussiste un’eccedenza dei debiti prima che divenga obbligatorio intervenire ai sensi degli articoli 725 e 725a. Queste tre disposizioni sono correlate sotto il profilo del contenuto, ma prevedono obblighi indipendenti gli uni dagli altri che nascono non appena sono adempiute le relative condizioni.
Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 725 capoverso 2 CO. Il secondo periodo tratta il caso speciale in cui è rilevante soltanto il bilancio intermedio secondo il valore di alienazione (art. 958a cpv. 2 CO). In questo caso specifico, i successivi capoversi della disposizione fanno riferimento al «bilancio intermedio» intendendo soltanto il bilancio intermedio secondo il valore di alienazione.
Secondo il capoverso 2, il consiglio d'amministrazione deve far verificare i bilanci intermedi da un revisore abilitato o dall'ufficio di revisione.
Secondo il capoverso 3, per l’obbligo di avvisare il giudice, è determinante soltanto l’eccedenza dei debiti. L’avviso del giudice può consistere in una domanda (provvisoria) di moratoria concordataria o di dichiarazione di fallimento. L’insolvenza è invece rilevante soltanto per le conseguenze dell’articolo 725, ma deve regolarmente portare il creditore a seguire la procedura dell’esecuzione forzata per giungere infine a una procedura di moratoria concordataria o di fallimento.
La postergazione, già prevista nel diritto vigente e ora completata con le innovazioni e le precisioni proposte nel disegno 2007 (esigenza della sospensione degli interessi, con precisioni temporali), continua a essere prevista secondo il capoverso 4 e permette, secondo il numero 1, di omettere l’avviso al giudice (cfr. anche art. 757 cpv. 4). Gli impegni postergati sono casi di applicazione dell’articolo 959a cpv. 3 CO e devono pertanto essere iscritti separatamente nel bilancio.
Il numero 2 regola la possibilità di differire nel tempo l’avviso al giudice. Il differimento deve rispettare requisiti severi:
− deve esservi una prospettiva fondata e concreta di risanamento346; e
− deve esservi una prospettiva fondata e concreta che nell’intervallo l’eccedenza dei debiti non aumenti sostanzialmente.
346 DTF 116 II 533, consid. 5a; DTF 132 III 564 consid. 5.1; sentenza 4C.366/2000 del
19 giu. 2001, consid. 4b.