Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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Soltanto il rispetto di queste condizioni cumulative permette di non mettere in pericolo gli interessi dei creditori. Tuttavia, anche se le citate condizioni sono soddisfatte, l’impresa con un’eccedenza di debiti non dovrebbe poter continuare a partecipare alle relazioni giuridiche per un tempo illimitato. L'avamprogetto fissa pertanto un limite di 90 giorni. Se questo periodo non appare sufficiente o se l’eccedenza dei debiti rischia di aumentare sostanzialmente, il giudice deve essere avvisato. Se del caso può essere chiesta una moratoria concordataria (provvisoria) per portare a termine il risanamento con l’aiuto di un commissario.
Se la società non dispone di un ufficio di revisione, conformemente al capoverso 5 gli obblighi di avviso dell'ufficio di revisione incaricato di una verifica limitata incombono al revisore abilitato. La presente disposizione corrisponde al vigente articolo 725 capoverso 3 CO.
Come nei casi di rischio d'insolvenza e di perdita di capitale, il consiglio d'amministrazione e il revisore abilitato, rispettivamente l'ufficio di revisione devono agire con la dovuta sollecitudine conformemente al capoverso 6 (cfr. art. 725).
Nei casi in cui appositi rimandi la rendono applicabile alla Sagl (cfr. art. 820 cpv. 1) o alla società cooperativa (cfr. art. 903), la presente disposizione si applica anche ai versamenti suppletivi non ancora eseguiti il cui pagamento è imminente (al massimo entro il termine di 90 giorni), fermo restando che i versamenti siano di per sé sufficienti per eliminare l’eccedenza dei debiti o che lo siano in combinazione con altre misure di risanamento. Se ciò è incerto, è opportuno fare domanda di moratoria concordataria (provvisoria). In questi casi, se l’avviso di eccedenza dei debiti è già stato dato, si può applicare anche l’articolo 173a LEF.
Art. 725c Rivalutazione
L’articolo 725c riprende nel primo e nel secondo capoverso il contenuto degli articoli 670 e 671b CO. In determinate circostanze, i fondi e le partecipazioni possono quindi ancora essere oggetto di una rivalutazione. Si rinuncia a eliminare questa misura di risanamento del bilancio, prevista nel disegno 2007347, poiché i motivi fatti valere contro la sua abrogazione sono fondati348 e perché l'avamprogetto inasprisce le disposizioni in materia di rischio d'insolvenza (cfr. art. 725).
Il capoverso 2 permette la rivalutazione soltanto se un revisore abilitato o l'ufficio di revisione conferma all'assemblea generale che le disposizioni legali sono rispettate. L'importo della rivalutazione deve inoltre essere indicato separatamente tre le riserve legali da utili (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. c CO).
La disposizione si applica sia nei casi di eccedenza dei debiti (cfr. art. 725b) sia nei casi di perdita di capitale (cfr. art. 725a cpv. 1 n. 1).
Come previsto dal diritto vigente, la riserva di rivalutazione può essere sciolta soltanto a determinate condizioni (cpv. 3). La conversione in capitale azionario (al
347 Cfr. messaggio del 21 dic. 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1388.
348 Cfr. LUKAS HANDSCHIN, Rechnungslegung im Gesellschaftsrechts, Basilea 2013, N 662 segg.