Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 145Fedlex · Rapporto esplicativo
società quotate in borsa (OReSA)356, in vigore dal 1° gennaio 2014, costituisce il fondamento della normativa qui proposta.
Il capoverso 1 della presente disposizione stabilisce che il capo quarto si applica alle società le cui azioni sono quotate, in tutto o in parte, in borsa. Il campo d’applicazione è quindi in linea di massima il medesimo di quello dell’articolo 1 OReSA. È irrilevante che le azioni siano vincolate, che siano parzialmente o totalmente liberate, che siano quotate in Svizzera o all'estero o che si tratti di azioni al portatore o nominative. Per chiarezza occorre sottolineare che gli articoli 732 e seguenti si applicano soltanto alle società di diritto privato secondo gli articoli 620 segg. CO. Non entrano quindi nel campo d’applicazione della presente normativa le società anonime sostanzialmente disciplinate dalla legislazione speciale (p. es. la Banca nazionale357) e non disciplinate, in misura maggiore o minore, da un rimando all'articolo 620 e seguenti CO (p. es. l'azienda delle telecomunicazione della Confederazione, la Swisscom SA358). L’applicazione delle relative disposizioni agli istituti di diritto pubblico è esclusa dall’articolo 763 CO. La presente normativa non si applica peraltro alle società di cui sono quotati soltanto i buoni di partecipazione. Ciò è conforme all’articolo 95 capoverso 3 Cost. che menziona le «società anonime svizzere quotate in borsa» e intende innanzitutto rafforzare i diritti degli azionisti359. Pertanto, per l’applicazione imperativa degli articoli 732 e seguenti sono rilevanti soltanto le azioni, vale a dire i valori mobiliari corredati da un diritto di voto. La situazione non muta anche se lo statuto concede ai partecipanti uno o più diritti connessi con il diritto di voto, in applicazione dell’articolo 656c capoverso 1 e 2 CO.
In Svizzera sono considerate borse le istituzioni per il commercio di valori mobiliari in cui vengono simultaneamente scambiate offerte tra più commercianti di valori mobiliari e conclusi contratti (art. 2 lett. b LBVM360). Anche se il diritto straniero disciplina le sue borse in modo autonomo, la definizione svizzera deve essere applicata per analogia alla nozione delle borse straniere. L'imposizione degli obblighi che risultano dal capo quarto si giustifica soltanto nelle istituzioni regolate e riconosciute dal diritto pubblico che soddisfano la definizione dell’articolo 2 lettera b LBVM361. Con ciò si vuole prevenire il rischio che i legislatori stranieri o perfino i privati possano direttamente influenzare il campo d’applicazione degli articoli 732 e seguenti.
Secondo l’articolo 2 capoverso c LBVM, per quotazione si intende l’ammissione al commercio sul mercato primario o sul mercato secondario. La nozione di quotazione si basa soltanto sulla quotazione avvenuta per iniziativa della società in questione.
Il capoverso 2 sottolinea che le società le cui azioni non sono quotate in borsa hanno la possibilità di dichiarare applicabili tutte le disposizioni sulle retribuzioni nelle
356 RS 221.331
357 Legge federale del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN; RS 951.11).
358 Legge federale del 30 apr. 1997 sull’organizzazione dell’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull’azienda delle telecomunicazioni, RS 784.11).
359 Cfr. GesKR-Kommentar VegüV-HANS-UELI VOGT, Art. 1 N 19 con ulteriori riferimenti, in: Gerhard, Frank/, Maizar, Karim/Spillmann, Till/Wolf, Matthias, Vergütungsrecht der Schweizer Publikumsgesellschaften, GesKR-Kommentar zur Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV), Zurigo 2014.
360 RS 954.1
361 Cfr. ROLF WATTER/KARIM MAIZAR, Art. 727 N 9, in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (ed.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4a ed., Basilea 2012.