Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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per la società cooperativa (art. 879 cpv. 2 n. 3 CO)395. In tal modo è venuto meno il potere dell’assemblea generale di approvare il conto d’esercizio (conto economico) e il bilancio, nonché la distribuzione dell’utile netto (cfr. art. 879 cpv. 2 n. 3 vCO). Questa dimenticanza legislativa viene ora corretta riprendendo il previgente numero 3 nella legge che viene adeguata sotto il profilo terminologico al diritto della società anonima e al diritto contabile.

Il nuovo numero 3bisè aggiunto in conformità con il diritto della società anonima (cfr. art. 698 cpv. 2 n. 6).

Art. 893a Impiego di mezzi di comunicazione elettronici

Per quanto concerne l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici l’avamprogetto rimanda al diritto della società anonima (cfr. art. 701c segg.).

Art. 902 cpv. 3 Obblighi. In genere

L’avamprogetto modifica la suddivisione della disposizione per motivi di tecnica legislativa e la rielabora sotto il profilo redazionale. Nell'ottica del nuovo diritto contabile, il capoverso 3 numero 2 impiega la nozione di «relazione sulla gestione».

Art. 902a Restituzione di prestazioni

Nel diritto della società cooperativa non vige un obbligo generale di restituzione come nel diritto della società anonima (art. 678 CO) e nel diritto della Sagl (art. 800 CO). L’articolo 904 CO si limita a proteggere i creditori sociali contro l’indebita riscossione; tale protezione interviene soltanto nel momento del fallimento.

Non si capisce perché non dovrebbe vigere, anche nel diritto della società cooperativa un'azione di restituzione analogo a quello previsto nel diritto della SA. Alle medesime problematiche si danno in linea di massima soluzioni analoghe per i vari istituti giuridici, nella misura in cui non vi siano tra essi sostanziali differenze. Per quanto concerne la restituzione delle prestazioni non si riscontrano differenze sostanziali tra il diritto della società cooperativa, quello della SA e quello della Sagl, ragione per cui è giustificato unificarli. Per quanto concerne il diritto alla restituzione di prestazioni, l’avamprogetto prevede pertanto una norma che rimanda al diritto della SA (cfr. art. 678 seg.).

395 RU 2012 6679, 6696.