Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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Art. 903 Rischio di insolvenza ed eccedenza dei debiti
Si rimanda alle osservazioni sull’articolo 820, fatte salve le particolarità illustrate in seguito.
Gli obblighi del consiglio d’amministrazione secondo gli articoli 725 e seguenti si applicano alla società cooperativa con riguardo alla sua amministrazione.
Le disposizioni sulla perdita di capitale (cfr. art. 725a) si applicano soltanto alle società cooperative con certificati di quota (art. 853 CO). Questo fatto, che risulta anche da una logica fattuale, è espressamente stabilito nel capoverso 2.
Le riserve secondo l’articolo 860 CO vanno considerate nel calcolo della perdita di capitale o dell’eccedenza dei debiti.
Si preferisce rinunciare alla precisazione attualmente contenuta nel capoverso 6 secondo cui i crediti dei soci derivanti da contratti d’assicurazione sono parificati a crediti ordinari. La dottrina ritiene superflua questa disposizione che considera ovvia396.
Art. 919 Prescrizione
Questa regola contiene il medesimo meccanismo di prescrizione previsto nell’articolo 760 per il diritto della società anonima.
2.2.4 Presentazione dei conti
Art. 958b cpv. 3 Principi della correlazione temporale e della correlazione mate-
riale
Secondo l’avamprogetto il capitale delle SA e delle Sagl può essere costituito in una moneta straniera (cfr. art. 621 e 773). Pertanto l’articolo 958b deve essere completato con un capoverso 3 che stabilisca il meccanismo da applicare alla conversione.
Art. 959c cpv. 2 n. 4 Allegato, quote sociali proprie
L’articolo 959c capoverso 2 numero 4 viene adeguato alle nuove disposizioni sulle proprie azioni (cfr. art. 659 segg.). L’impresa deve rendere noto nell’allegato del conto annuale il numero di azioni proprie che detiene essa stessa o che sono detenute da imprese che controlla direttamente o indirettamente. Per quanto riguarda il controllo (diretto o indiretto) di un’impresa, si rimanda all’articolo 963 capoverso 2. Spesso la divulgazione oltre i limiti del gruppo fallisce perché senza controllo non è possibile dirigere il flusso dell’informazione. Il contenuto della nuova regola corrisponde a quello dell’articolo 663b numero 10 vCO, abrogato il 1° gennaio 2013.
396 Cfr. HANSPETER WÜSTINER, Art. 903 N 15., in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (ed.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4°a ed., Basilea 2012.