Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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Art. 960f Bilancio intermedio
Diverse disposizioni obbligano le società anonime a stilare un bilancio intermedio, ad esempio in caso di riduzione del capitale se il giorno determinante per il bilancio precede di più di sei mesi il momento in cui l’assemblea generale delibera la riduzione (cfr. art. 653l), in caso di versamento di un acconto sui dividendi (cfr. art. 675a) o di conclusione di un contratto di fusione se la data determinante per il bilancio precede di oltre sei mesi la data di conclusione del contratto di fusione o se si sono verificate importanti modifiche patrimoniali dopo la chiusura del bilancio (art. 11 LFus397). Per consolidare l’uniformità dei bilanci intermedi, che sono rilevanti anche per altri istituti giuridici ad esempio per la Sagl, l’avamprogetto ne definisce i requisiti fondamentali nell’articolo 960f, vale a dire nel Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni dedicato alla contabilità commerciale e alla presentazione dei conti.
L’articolo 960f si ispira all’articolo 11 della Legge sulla fusione secondo cui il bilancio intermedio è stilato secondo i principi e le disposizioni relativi ai conti annuali (art. 958 segg. CO). Sono tuttavia previste determinate agevolazioni. Secondo il numero 1 non è necessario un nuovo inventario. Secondo il numero 2 le valutazioni contenute nell’ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; devono tuttavia imperativamente essere presi in considerazione gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili (p. es. i rimborsi di capitale, le distribuzioni di dividendi). A seconda dell’andamento degli affari e dell’impresa dall’ultimo conto annuale, può essere opportuno che l’organo supremo di direzione e amministrazione, in virtù dei propri obblighi di diligenza, esegua almeno un inventario parziale o alcune nuove valutazioni.
Se deve far verificare il conto annuale in ossequio a un obbligo legale o statutario di revisione (p. es. art. 727 seg. CO), la società è pure obbligata a far verificare il suo bilancio intermedio398. Le summenzionate semplificazioni fanno sì che spesso non sia possibile una verifica ordinaria o limitata, come per il conto annuale. Infatti, si dovrebbe derogare in parte alle norme contabili applicabili, il che avrebbe ripercussioni negative per l’attestato dell’ufficio di revisione. La portata della verifica del bilancio intermedio dipende dalla sua importanza. Più quest’ultimo è importante – p. es. se è prevista la distribuzione di un elevato acconto sui dividendi secondo l’articolo 675a o una ristrutturazione secondo la Legge sulla fusione rilevante per il gruppo – più esaustiva dovrà essere la verifica. Di conseguenza l’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa, in occasione dell’allestimento del bilancio intermedio, non può applicare le agevolazioni succitate può applicarle
397 RS 221.301
398 Per quanto concerne la Legge sulla fusione: cfr. LUKAS GLANZMANN, Umstrukturierungen, 3a ed., Berna 2014, N 318 seg.; Eidg. Amt für das Handelsregister, Kurzkommentar zu den Bestimmungen der Handelsregisterverordnung zum Fusionsgesetz, in: REPRAX 2/3/2004, pag. 8 (ancora basato sul diritto in materia di revisione entrato in vigore prima del 1° gen. 2008).