Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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soltanto in parte399 e deve accettare una verifica limitata od ordinaria esaustiva del bilancio intermedio. Nelle situazioni più semplici o in caso di andamento normale degli affari dall’ultimo conto annuale può per contro essere sufficiente che la verifica di un bilancio intermedio – p. es. nell’ambito della Legge sulla fusione400– sia effettuata con un controllo sommario (review) sviluppato nella pratica401. Il controllo sommario riduce necessariamente l'impatto della verifica e indirettamente anche quello del bilancio intermedio, il che tuttavia risulta dall'attestato dell'ufficio di revisione402.
Art. 963a cpv. 1, 2 e 4 Esonero dall’obbligo di allestimento del conto di
gruppo
I valori soglia di cui al capoverso 1 numero 1 raddoppiano passando da 20 a 40 milioni di franchi per la somma di bilancio, da 40 a 80 milioni per la cifra d’affari e da 250 a 500 posti di lavoro a tempo pieno. Ciò permette di evitare che, in seguito alla soppressione della possibilità di consolidamento del valore contabile (cfr. art. 963b), un gran numero di imprese siano tenute a presentare un conto di gruppo secondo uno standard riconosciuto per la presentazione dei conti. Si vuole così tenere conto del fatto che il Parlamento, nell’ambito dei dibattimenti sul nuovo diritto contabile, non aveva voluto imporre loro un tale obbligo403. Si può perfino ipotizzare che il presente, importante aumento dei valori soglia esimerà alcune imprese dall’obbligo legale di stilare un conto di gruppo. Questo effetto può essere in parte mitigato dal fatto che l’obbligo degli organi superiori di direzione e di amministrazione dell’impresa di allestire un conto di gruppo rimane immutato; un conto di gruppo deve essere allestito anche se è necessario per dare una valutazione il più possibile attendibile della situazione economica (art. 963a cpv. 2 n. 1 CO)404.
Il capoverso 2 numero 5 corrisponde all’attuale articolo 963b capoverso 1 numero 1 CO. La borsa deve continuare a poter richiedere alle imprese con titoli quotati che non superano i valori soglia di cui al capoverso 1 numero 1 della presente disposi-
399 Cfr. sulla Legge sulla fusione: Empfehlung der Treuhand-Kammer zur Prüfung 800-1, Version 2.0, Prüfungen nach dem Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz; FusG), N 68; CASPAR VON DER CRONE/ANDREAS GERSBACH/FRANZ J. KESSLER, www.fusg.ch – la piattaforma Internet sul diritto delle transazioni, http://www.fusg.ch/site/fusion/rechtliches/bilanz/index.php?datum=2012-05- 24, standard di revisione (stato: 24 mag. 2012).
400 Cfr. Empfehlung der Treuhand-Kammer zur Prüfung 800-1, Version 2.0, Prüfungen nach dem Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz; FusG), N 67.
401 Cfr. Treuhand-Kammer, Schweizer Prüfungsstandard 910, Review (prüfende Durchsicht) von Abschlüssen, Edizione 2013.
402 Cfr. Treuhand-Kammer, Schweizer Prüfungsstandard 910, Review (prüfende Durchsicht) von Abschlüssen, Edizione 2013, allegato 3.
403 Boll. Uff. 2010 N 1916 segg. Cfr. FLORIAN ZIHLER, Konzernrechnung nach zukünftigem Recht, ST 2012/5, pag. 290.
404 Cfr. PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo 2009, § 9 N 28 (i): «In der Tat wird man nur in seltensten Fällen bei der Grössenordnung, die der Gesetzgeber ins Auge gefasst hat [10-20-200, Art. 663e Abs. 2 aOR], bestätigen können, dass noch ein zuverlässige Beurteilung ohne Konsolidierung möglich ist.» (in effetti, in assenza di consolidamento, i valori stabiliti dal legislatore [10-20-200, art. 663e cpv. 2 vCO] permettono una valutazione affidabile soltanto nei casi più rari.)