Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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le regole di valutazione (art. 960 segg. CO) debbano essere applicati soltanto alla chiusura conforme al CO in moneta estera (ossia nella moneta funzionale in cui l’impresa tiene la contabilità e allestisce il conto annuale) oppure anche alla chiusura annuale convertita in franchi svizzeri. Secondo la prassi relativa al diritto previgente, le prescrizioni del diritto contabile valevano non solo per la chiusura in moneta estera ai sensi del CO, ma anche per la chiusura conforme al CO in franchi svizzeri. Quest’ultima deve dunque considerare i valori storici (costi di acquisizione o di produzione) in franchi svizzeri e rispettare il principio di prudenza. I valori storici in franchi svizzeri saranno dunque determinanti ai fini della conversione, anche se la maggior parte degli acquisti, o addirittura tutti, saranno stati effettuati nella moneta funzionale estera. In tal caso, un conto annuale in moneta estera non può essere convertito in moneta estera solo con la regola del tre semplice in base al tasso di cambio del giorno di riferimento o medio, poiché i risultati in franchi svizzeri così ottenuti non potrebbero soddisfare le esigenze del principio di prudenza. I cambiamenti sperimentati dai tassi di cambio possono causare scarti di conversione la cui determinazione e il cui trattamento complicano ulteriormente l’allestimento della chiusura annuale in franchi svizzeri. Nel caso estremo, un utile d’esercizio risultante dai conti allestiti nella moneta funzionale estera può trasformarsi addirittura in perdita d’esercizio con la conversione in franchi svizzeri e la rinnovata applicazione del principio di prudenza76.
Rimedi escogitati nella prassi77
In base all’articolo 958 capoverso 1 CO, secondo cui i conti devono esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile, le prescrizioni del CO sulla contabilità (principio di imparità, principio dei costi di acquisizione ecc.) si applicano anche ai conti tenuti nella moneta funzionale (estera). Dalla contabilità non possono più essere dedotti valori in franchi svizzeri. Per la presentazione dei conti e per l’attestazione della conformità del conto annuale con le disposizioni cogenti del CO da parte dell’ufficio di revisione, fanno stato di principio i valori in moneta estera. L’indicazione di tali valori in franchi svizzeri serve solo da orientamento per il lettore del conto annuale, ma non costituisce un valido fondamento per un’opinione attendibile.
Per la valutazione delle questioni di diritto societario, tuttavia, sarà ancora determinante la moneta nazionale, poiché le disposizioni sul capitale proprio, e in particolare quelle sulla tutela del capitale, si basano sulla moneta nazionale. La proposta relativa alla destinazione dell’utile risultante dal bilancio è presentata in moneta estera e in franchi svizzeri. La valutazione dell’importo massimo distribuibile si basa però sul franco svizzero. Per ragioni di prudenza, un’eventuale perdita di capitale o un’eccedenza di debiti (art. 725 CO) dev’essere esposta sia in franchi svizzeri, sia in moneta estera. Se una delle poste presenta valori critici, scattano gli obblighi di intervento del consiglio d’amministrazione, indipendentemente dal fatto che il valore critico sia raggiunto in franchi svizzeri o in moneta estera.
76 Cfr. RENÉ BUCHMANN/JOLANDA DOLENTE, Rechnungslegung in Fremdwährung, ST 2012/11, pag. 890 segg. con esempi di calcolo concreti.
77 Cfr. Camera fiduciaria, Ausgewählte Fragen und Antworten zum neuen Rechnungslegungsrecht (stato: 14 feb. 2014), pag. 30 segg.