Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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separazione potrebbe inoltre costringere a presentare doppie proposte, con conseguente doppia deliberazione e ulteriori perdite di tempo.
1.3 Nuovo disciplinamento proposto
1.3.1 Capitale e riserve
1.3.1.1 Capitale azionario in moneta estera
Difetto di coerenza tra diritto azionario e diritto contabile
Il nuovo diritto contabile consente di tenere la contabilità e di presentare i conti nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa (art. 957a cpv. 4, 958d cpv. 3 CO), ossia nella moneta funzionale, altrimenti detto la moneta del contesto economico principale in cui l’impresa opera;69 tale moneta dev’essere liberamente convertibile in franchi svizzeri. Dato che la chiusura, anche se espressa nella moneta funzionale, è sempre assoggettata al CO e non al diritto estero o a norme contabili riconosciute, essa deve rispettare tutte le prescrizioni del CO, compresi ad esempio il principio di prudenza e le regole di valutazione. Se i conti non sono redatti in franchi svizzeri, i valori del bilancio, del conto economico e dell’allegato devono essere indicati aggiuntivamente anche in franchi svizzeri (art. 958d cpv. 3 CO).70
Secondo il diritto vigente, il capitale azionario dev’essere espresso in franchi svizzeri (art. 621 CO).71 Di conseguenza, la sua entità dev’essere iscritta in franchi svizzeri anche nel registro di commercio (art. 45 cpv. 1 lett. h ORC)72. Il nuovo diritto contabile non ha modificato neanche il resto delle disposizioni del diritto azionario relative al capitale. Anche le riserve devono essere tenute in franchi svizzeri. Quindi, le deliberazioni dell’assemblea generale sull’approvazione del conto annuale e l’impiego dell’utile risultante dal bilancio (art. 698 cpv. 2 n. 3 e 4 CO) si riferiscono tuttora a importi in franchi svizzeri.73 Il capitale azionario e le riserve in franchi svizzeri fungono da parametri di riferimento anche per la determinazione dell’esistenza di un’eventuale perdita di capitale o addirittura di un’eccedenza dei debiti (art. 725 CO, art. 6 cpv. 1 LFus74)75.
Anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto contabile, occorre dunque ancora chiedersi se i principi della presentazione regolare dei conti (art. 958c cpv. 1 CO) e
69 Cfr. Handbuch der Wirtschaftsprüfung (Manuale svizzero della revisione contabile), volume «Buchführung und Rechnungslegung», pubblicato dalla Camera fiduciaria, Zurigo 2014, pag. 45 seg.
70 Messaggio del 21 dic. 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1431.
71 Contrariamente ad es. al capitale accomandato, per il quale il CO non prescrive obbligatoriamente la moneta svizzera (art. 608 CO, art. 41 cpv. 2 lett. g ORC); cfr. RINO SIFFERT, Art. 41 N 23, in: Rino Siffert/Nicholas Turin, Stämpflis Handkommentar (HRegV), Berna 2013.
72 Cfr. ADRIAN TAGMANN, Art. 45 N 12, in: Rino Siffert/Nicholas Turin, Stämpflis Handkommentar (HRegV), Berna 2013.
73 Cfr. PETER BÖCKLI, Neue OR-Rechnungslegung, ST 2012/11, pag. 830.
74 RS 221.301
75 Cfr. HANSPETER WÜSTINER, Art. 725 N 18 segg., in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (ed.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4a ed., Basilea 2012.