Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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- i dividendi, eccettuati i dividendi versati a un ente statale in quanto azionista ordinario dell’impresa nella misura in cui tali dividendi sono versati alle stesse condizioni applicate agli altri azionisti;
- i premi di firma, di scoperta e di produzione;
- gli emolumenti di licenza, i canoni di locazione, gli emolumenti d’accesso e altri corrispettivi per autorizzazioni o concessioni;
- i pagamenti per migliorare le infrastrutture.
Art. 964c Forma e contenuto del rapporto
La presente disposizione disciplina i requisiti di forma e di contenuto che deve rispettare la relazione.
Secondo il capoverso 1 la relazione deve comprendere soltanto i pagamenti relativi alla produzione di minerali, petrolio o gas naturale o di sfruttamento di aree forestali primarie.
Secondo il capoverso 2, nella relazione vanno indicati tutti i pagamenti a favore di un ente statale di almeno 120 000 franchi per esercizio annuale. L’esercizio annuale è il periodo per il quale viene allestito il conto annuale. I pagamenti fatti durante un esercizio annuale vanno accertati alla fine dell’esercizio annuale.
Se i pagamenti sono stati effettuati in moneta straniera, alla fine dell’esercizio annuale i relativi importi devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso di cambio dell’ultimo giorno dell'esercizio. Occorre basarsi sul corso medio degli scambi interbancari pubblicato da organismi d’informazione sul corso delle divise come Reuters o Bloomberg.
I pagamenti agli enti statali possono consistere in un pagamento unico o in diversi pagamenti parziali (p. es. pagamenti rateali) che sommati ammontano ad almeno 120 000 franchi. Secondo l’articolo 8 AP disp. trans., le disposizioni del capo sesto del titolo trentaduesimo si applicano per la prima volta durante l’esercizio che inizia un anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge. Durante il primo esercizio annuale dopo l’entrata in vigore delle disposizioni, vale a dire in occasione della prima applicazione della normativa, devono essere indicati soltanto i pagamenti parziali o le rate che riguardano tale esercizio annuale (il primo) anche se, in virtù del medesimo rapporto contrattuale, sono stati effettuati pagamenti già prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di stilare una relazione.
Va indicato l’importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascun ente statale. Va inoltre reso noto l’importo totale di ciascun genere di pagamento a ciascun ente statale (art. 964b cpv. 1). Il capoverso 3 disciplina anche i pagamenti effettuati per progetto: se sono stati eseguiti pagamenti per un determinato progetto, devono essere indicati l’importo totale per tipo di pagamento secondo l’articolo 964b capoverso 1 e l’importo totale dei pagamenti per ciascun progetto. Per progetto si intendono le attività operative rette da un unico contratto, licenza, contratto di locazione, concessione o analoga convenzione giuridica che costituiscono il fondamento degli obblighi di pagamento a favore di un ente statale; tuttavia, se diversi accordi di questo genere sono materialmente connessi vengono considerati come un progetto.
Secondo il capoverso 4 la relazione deve essere allestita per scritto. L’organo superiore di direzione e di amministrazione deve approvarla. La possibilità di scegliere la