Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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2.3 Modifica di altri atti normativi

2.3.1 Codice civile del 10 dicembre 1907416

2.3.1.1 Diritto delle associazioni

Art. 61 cpv. 3 Iscrizione

L’ORC417 indica tutti i documenti da presentare per l’iscrizione presso l’ufficio del registro di commercio (art. 90 ORC). L’articolo 61 capoverso 3 CC è pertanto abrogato.

Art. 69d Rischio di insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Le associazioni obbligate a farsi iscrivere nel registro di commercio (art. 61 cpv. 2 CC) devono applicare per analogia gli articoli 725−725c. Ricevono pertanto lo stesso trattamento delle società cooperative con buoni di partecipazione (cfr. art. 903).

Le associazioni non sono assoggettate all’articolo 725a capoverso 1 numero 1 poiché non rispettano i criteri necessari.

2.3.1.2 Diritto delle fondazioni

Art. 84a Rischio di insolvenza ed eccedenza dei debiti

Nel capoverso 1 l’avamprogetto rinvia alle nuove disposizioni del diritto della società anonima sull’insolvenza e l’eccedenza dei debiti che introducono l’obbligo di allestire un piano di liquidità in caso di rischio d’insolvenza. Nel diritto delle fondazioni, è l’organo superiore della fondazione (per lo più chiamato consiglio di fondazione) a dover assumere gli obblighi previsti da tali disposizioni. Si rinuncia invece ad applicare le disposizioni sulla perdita di capitale (art. 725a), poiché le autorità di vigilanza sulle fondazioni accertano i problemi con sufficiente tempestività nell’ambito della loro attività di vigilanza e possono adottare misure adeguate.

Le attuali competenze dell’autorità di vigilanza non vengono modificate. Il capoverso 2 rammenta esplicitamente l’obbligo di avviso dell’ufficio di revisione.

Il rimando al differimento del fallimento è eliminato dal capoverso 4 mentre nel capoverso 3 viene inserito un rimando alle misure di esecuzione e la menzione dell’avviso al giudice. Nei due casi si intende l’introduzione di una domanda di concordato o un avviso di eccedenza dei debiti.

Art. 84b Pubblicità delle retribuzioni

L’avamprogetto prevede che l’organo superiore della fondazione comunichi ogni anno all’autorità di vigilanza l’importo totale delle retribuzioni direttamente o indirettamente corrispostegli (cfr. art. 734a cpv. 2). Se vi è una direzione, anche le retribuzioni da essa percepite vanno comunicate separatamente all’autorità di vigi-

416 RS 210

417 RS 221.411