Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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lingua (lingua nazionale o inglese) corrisponde alla normativa della contabilità commerciale (art. 957a cpv. 5 CO).

Art. 964d Pubblicazione

La presente disposizione obbliga le società a pubblicare la relazione sui pagamenti agli enti statali. Deve essere pubblicata la versione integrale della relazione sui pagamenti agli enti statali. La pubblicazione deve essere effettuata ogni anno per via elettronica, ad esempio sul sito web dell’impresa. La relazione deve inoltre essere accessibile al pubblico per almeno dieci anni. Si può partire dal presupposto che tutte le imprese interessate abbiano una propria homepage o un proprio sito web. Il presente obbligo di pubblicazione è più esteso di quello previsto dall’articolo 958e CO per il conto annuale e il conto di gruppo. Probabilmente il numero degli interessati alla relazione sui pagamenti agli enti statali, in particolare le organizzazioni non governative, è maggiore di quello degli interessati al conto annuale e al conto di gruppo.

Art. 964e Conservazione e documentazione

La presente disposizione si ispira all’articolo 958f CO sulla conservazione dei libri di commercio. Secondo il capoverso 1, le relazioni sui pagamenti agli enti statali e tutti i documenti essenziali devono essere conservati per dieci anni; il termine di conservazione decorre dalla fine dell’esercizio annuale. Sono considerati documenti essenziali ai fini della presente disposizione segnatamente i documenti contabili concernenti i pagamenti o i contratti su cui sono fondati.

La relazione sui pagamenti agli enti statali deve essere conservata su supporto cartaceo e munita di firma (cpv. 2). La relazione firmata da un membro di un organo con diritto di firma individuale o da due membri dell’organo con firma collettiva a due è considerata debitamente firmata. Gli altri documenti essenziali possono essere conservati su supporto cartaceo o su supporto elettronico.

Secondo il capoverso 3 i dati elettronici devono poter essere resi leggibili per almeno dieci anni. Ciò riguarda tutti i dati sottoposti all’obbligo di conservazione che sono disponibili anche sotto forma elettronica.

Sono fatti salvi i termini di conservazione più lunghi che risultano da leggi speciali (p. es. dal diritto fiscale).

Art. 964f Estensione del campo d’applicazione

La presente norma conferisce al Consiglio federale una delega per stabilire, nell’ambito di una procedura coordinata sul piano internazionale, che gli obblighi secondo gli articoli 964a segg. si applicano anche alle imprese che commerciano in materie prime e a fissare i criteri per assoggettare concretamente tali imprese alla summenzionata normativa. Il Consiglio federale ottiene così la possibilità di estendere rapidamente e in modo flessibile la normativa. Una tale procedura è considerata coordinata sul piano internazionale se in molte piazze importanti per il commercio delle materie prime le regole sulla trasparenza sono applicate anche ai commercianti di materie prime. L'estensione del campo d'applicazione vuole in particolare assoggettare alle disposizioni sulla trasparenza anche le prestazioni pecuniarie o in natura versate agli enti statali.